Guida agli adempimenti
Il giorno 24 maggio 2026, entra pienamente in vigore la nuova disciplina organica della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introdotta dall’Accordo Stato-Regioni 59/2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025). L’intesa riformula la progettazione dei percorsi formativi, i requisiti dei docenti, le modalità di erogazione dei corsi e la gestione dei crediti formativi per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.
Il Ministero del Lavoro sta pubblicando sul proprio sito una serie di FAQ per agevolare l’applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025. È importante chiarire, però, che queste risposte forniscono solo un indirizzo interpretativo: non sono leggi e non vincolano i giudici nei tribunali, motivo per cui vanno sempre valutate con prudenza.
1. Decorrenza dei corsi: abolito il termine dei 60 giorni
L’aspetto di maggiore impatto gestionale riguarda la tempistica di avvio della formazione per i lavoratori neoassunti. Non è più consentito posticipare o completare la formazione entro i 60 giorni successivi all’assunzione, neppure facendo ricorso alle regole del regime transitorio.
In base all’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, l’attività formativa deve essere anticipata o erogata contestualmente a:
- La costituzione del rapporto di lavoro o l’inizio della somministrazione;
- Il trasferimento o il mutamento di mansioni;
- L’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.
Il periodo transitorio, conclusosi il 24 maggio 2026, disciplinava esclusivamente la possibilità di avviare corsi secondo i programmi e le modalità previste dai vecchi accordi, ma non concedeva alcuna deroga sulla tempestività dell’addestramento, il quale deve proteggere il lavoratore sin dal primo giorno di attività.
2. Strutturazione delle aule e criteri “Multi-Ateco”
La progettazione dei corsi deve basarsi prioritariamente sulla specifica valutazione dei rischi aziendali, offrendo contenuti aderenti alle reali condizioni operative dei lavoratori. Il soggetto formatore è tenuto a costituire classi omogenee per mansioni e settore di appartenenza.
Tuttavia, le indicazioni ministeriali confermano la possibilità di organizzare aule con aziende appartenenti a settori diversi (approccio “multi-Ateco”), purché sussistano determinati requisiti:
- Le aziende devono rientrare nella medesima classe di rischio;
- I lavoratori devono svolgere mansioni comparabili;
- I contenuti didattici devono risultare effettivamente coerenti con la gestione dei rischi di tutte le realtà aggregate, escludendo raggruppamenti basati su meri criteri numerico.
3. Scadenza e decadenza decennale dei crediti formativi
Il nuovo Accordo introduce una disciplina specifica per la gestione dei crediti formativi legati ai corsi abilitanti (regola applicata a datori di lavoro, RSPP, dirigenti, preposti e addetti alle emergenze):
- Validità temporale: il credito formativo e il relativo titolo abilitante rimangono validi solo se mantenuti attraverso gli aggiornamenti periodici entro un limite massimo di 10 anni.
- Decadenza totale: superato il termine dei 10 anni senza aver effettuato l’aggiornamento, il titolo decade. Di conseguenza, la funzione non può più essere esercitata e il lavoratore o datore di lavoro dovrà ripetere l’intero percorso formativo da capo, seguendo le regole in vigore al momento della nuova iscrizione.
- Aggiornamento tardivo: se il mancato aggiornamento viene sanato prima della scadenza dei 10 anni, il credito viene preservato e il completamento della formazione consente il ripristino immediato della funzione.
4. Requisiti tecnici dei formatori per le attrezzature
Per quanto riguarda i corsi legati all’utilizzo delle attrezzature di lavoro, l’Accordo 59/2025 prevede una netta separazione dei requisiti richiesti ai docenti a seconda del modulo trattato:
| Modulo Didattico | Requisiti Richiesti al Docente |
| Modulo Teorico-Tecnico | • Rispetto dei requisiti generali previsti dal D.M. 6 marzo 2013 . • Possesso di una conoscenza tecnica specifica dell’attrezzatura oggetto del corso. |
| Modulo Pratico | • Rispetto dei requisiti generali stabiliti dal D.M. 6 marzo 2013 (formatori esperti) . • Esperienza professionale pratica documentata e verificabile di almeno 3 anni nelle tecniche di utilizzo dell’attrezzatura. |
5. Certificazione e modalità di erogazione (Divieto di Videoconferenza)
In merito alla conformità e alle modalità di svolgimento delle lezioni, l’Accordo fissa alcuni punti cardine:
- Contenuto degli attestati: il punto 6 della Parte I definisce i requisiti minimi dell’attestato (dati del formatore, dati anagrafici e codice fiscale del partecipante, tipologia, durata, data, luogo e firma del legale rappresentante). L’indicazione del codice Ateco non è obbligatoria, ma rimane una facoltà discrezionale del soggetto formatore.
- Esclusione della videoconferenza sincrona: per tutti i corsi ad alto contenuto pratico — come quelli per operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (D.P.R. 177/2011) o per la conduzione di specifiche attrezzature (Art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008) — l’utilizzo della videoconferenza sincrona è vietato per l’intera durata del percorso, inclusa la parte teorica.
- Verifica dell’efficacia: in sede di riunione periodica (per le aziende obbligate) o tramite strumenti di osservazione sul campo e test specifici (per le aziende non obbligate), il datore di lavoro deve monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi sulla base dei criteri stabiliti in fase di progettazione.
L’adeguamento a queste nuove disposizioni rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la piena conformità normativa e, soprattutto, la massima tutela dei lavoratori.
In questo scenario di profondo cambiamento, la CLAAI è come sempre al fianco delle imprese, offrendo supporto concreto, consulenza specialistica e percorsi formativi personalizzati per affrontare con sicurezza e serenità ogni nuovo adempimento.











