L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 139 del 4 ottobre 2005 ha fornito il seguente parere in merito al regime di autorizzazione per l’esercizio di attività relative a metalli preziosi ed al versamento della tassa di concessione governativa.
1) la tassa di concessione governativa per il rilascio è dovuta in quanto l’esercizio di attività relative ai metalli preziosi è ricompreso tra le fattispecie regolate dall’art. 127 del T.U.L.P.S. per le quali è previsto l’obbligo in capo ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi “di munirsi della licenza”.
2) Non è dovuta la tassa per il rinnovo in virtù della mutata natura della licenza di Pubblica Sicurezza divenuta permanente.
3) I cesellatori, gli orafi e gli incastratori di pietre preziose, in quanto non più obbligati e munirsi di licenza di Pubblica Sicurezza, non devono più versare la tassa di concessione governativa.