Pubblicato il Decreto 10 febbraio 2014 sui “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”
Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono disponibili i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica, che sostituiscono gli allegati F e G.
A partire dal 1° giugno 2014 gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto e per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli.
Il libretto potrà essere reso disponibile anche in formato PDF o editabile,ai fine della compilazione e aggiornamento, anche in formato elettronico (i libretti di impianto e quelli di centrale per gli impianti esistenti a tale data devono essere conservati ed allegati al nuovo libretto): in tal senso al responsabile dell’impianto è data quindi facoltà di “selezionare” e compilare/aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell’impianto termico al quale il libretto si riferisce.
Gli allegati al libretto (dal II al V) contengono i modelli del rapporto di controllo di efficienza energetica da compilarsi in occasione degli interventi di controllo e manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza maggiore di 12 kW, con o senza produzione di ACS.
In occasione degli interventi di controllo manutenzione su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 kw e di climatizzazione estiva superiore ai 12 kw con o senza produzione di ACS, il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere quello riportato in allegato al nuovo decreto (con esclusione degli impianti alimentati e-sclusivamente da fonti rinnovabili). Le regioni potranno integrare la do-cumentazione in oggetto aggiungendo delle schede.
TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI
Eliminata la discriminazione nei confronti delle imprese individuali.
La conversione in legge del DL 145/2013 “Destinazione Italia” ha stabilito che il “terzo responsabile” degli impianti non deve essere più identificato con la “persona giuridica” (srl, spa, coop, etc.), ma con “l’impresa”, anche individuale o società di persone, semprechè sia in possesso dei requisiti previsti; essa e’ delegata, dal responsabile, ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione dell’impianto termico.
Viene eliminata, grazie alla pressante iniziativa della CLAAI e delle altre Associazioni una grave discriminazione nei confronti degli artigiani e delle piccole imprese.
PER QUASIASI ULTERIORE INFORMAZIONE, GLI INSTALLA-TORI E MANUTENTORI D’IMPIANTI POSSONO RIVOLGERSI AGLI UFFICI DELLA CLAAI – Napoli Piazza Garibaldi 49 tel. 081 5544990.