E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2005 il decreto del Ministero della Salute con il quale è stato modificato il decreto 23 luglio 1998 recante “Disposizioni relative al commercio degli occhiali, in attuazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 46 del 1990”.
Come è noto il citato decreto sancisce il principio che la vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.
Unica deroga a questo principio la vendita di occhiali, premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia.
E’ proprio relativamente a questa deroga che è intervenuto il Ministero fornendo ulteriori precisazioni dei requisiti tecnici caratterizzanti gli occhiali premontati e migliori specificazioni sulle informazioni minime ed istruzioni d’uso che debbono necessariamente accompagnare il prodotto.
In pratica la deroga prevista al comma 4 del decreto 23 luglio 1988 è stata così riformulata “Sono esclusi dalla riserva di cui al comma 1 gli occhiali premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia. Si definiscono come tali gli occhiali incorporanti un paio di lenti monofocali di eguale potere sferico positivo, limitati ad una ben definita gamma di poteri correttivi e il cui montaggio non è stato eseguito su diretta corrispondenza ad una specifica ricetta scritta di un professionista qualificato, aventi, nello specifico, i seguenti requisiti:
a) montatura: le montature devono essere realizzate in materiale non infiammabile;
b) lenti: entrambe le lenti monofocali devono avere lo stesso identico potere diottrico, all’interno dei limiti da +1 a + 3.50 diottrie;
c) allineamento centri focali: gli occhiali devono avere i centri focali di entrambe le lenti allineati sullo stesso asse.
Inoltre l’etichetta o l’adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura, deve indicare la non idoneità del prodotto alla guida e uso su strada.
Tale ultima disposizione entra in vigore il 27 marzo 2005.