Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con nota del 24-02-2010, ha precisato che i caminetti, le stufe a legna e/o pellet,ecc. sono da considerare simili agli impianti di riscaldamento a gas relativamente ai requisiti di sicurezza e per loro installazione bisogna applicare quanto previsto dal DM 37/08.
Pertanto, la costruzione delle canne fumarie, l’installazione di caminetti,stufe ecc, deve essere realizzata da imprese iscritte alla CCIA come da DM 37/08, articolo 1. comma 2 lettera c).
In particolare le canne fumarie devono essere progettate e avere la dichiarazione di conformità anche quando non hanno ancora l’apparecchio allacciato in quanto parti di impianto termico ( DM 37/07 allegato 1- legenda: punto7).
Invece l’attività di mera pulizia e la manutenzione ordinaria della canna fumaria, compresa la video ispezione del camino, che non modifichi gli elementi dell’impiantistica di evacuazione dei prodotti della combustione non è soggetta ad alcuna abilitazione.