L’Ebac ha sottoscritto con INPS – sede regionale – un protocollo d’intesa per integrare l’indennità di disoccupazione dei lavoratori dipendenti delle aziende artigiane aderenti all’Ebac.
La legge n. 80/2005, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 35 del 14/03/05, ha previsto che l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti venga corrisposta anche ai dipendenti delle imprese artigiane sospesi.
Al verificarsi di una sospensione determinata da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori o da situazioni temporanee di crisi di mercato, l’Ebac integrerà l’indennità di disoccupazione corrisposta dall’INPS del 20% dell’ultima retribuzione dovuta al lavoratore per una durata non inferiore a centoventi ore.
Per qualsiasi ulteriore informazione gli artigiani interessati possono rivolgersi agli uffici della CLAAI – Tel. 081/5544990.