La parte V del D.Lgs. n. 152/06 definisce i concetti di inquinamento atmosferico come “ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente” e di emissione in atmosfera “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico”.
Il testo unico ambientale, D.Lgs. n. 152/06, accorpa la normativa in materia ambientale. In particolare, la parte V riunisce la precedente normativa in tema di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Sebbene esistessero già nel codice penale e civile riferimenti normativi che regolamentavano le emissioni di gas e fumi, è necessario aspettare l’emanazione della legge n. 615 nel 1966 (Legge Antismog) per avere la prima normativa specifica in tema di emissioni in atmosfera. La legislazione italiana recepisce tra la fine degli anni Ottanta ed i primi anni Novanta le direttive europee CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria. Il DPR 203/88 ed il DM 12/07/90 disciplinano secondo gli standard dettati dalla normativa europea le emissioni in atmosfera e tracciano le linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.
La parte V del Decreto Legislativo n. 152/06 ripropone di fatto per gli impianti industriali il regime autorizzativo previsto dal DPR 203/88. In particolare l’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 impone a chi intende realizzare nuovi impianti di richiedere autorizzazione alla Regione competente.
La domanda di autorizzazione va inoltrata alla Regione corredata ”dal progetto dell’impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l’impianto destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio“ e da “una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l’impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto” (art. 269, D.Lgs 152/06). Per determinate categorie di impianti con “emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico” oppure con emissioni deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate, sono previsti dall’art. 272 procedure semplificate per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La maggior parte delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese rientrano negli elenchi delle attività in deroga previste dal D.Lgs 152/06. Sono considerate attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ad esempio, gli esercizi di ristorazione collettiva e mense, le panetterie, le pasticcerie, le stirerie, le autorimesse e officine meccaniche, le attività di trasformazione lattiero-casearie
Rientrano, invece, ad esempio, nell’elenco delle attività in cui le emissioni sono deducibili dalla quantità di materie prime o ausiliaria utilizzate la pulizia a secco di tessuti e pellami, la riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, la produzione di mobili, la panificazione,le lavorazioni manifatturiere alimentari, le saldature
Le autorizzazioni hanno una durata di 15 anni e la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno una anno prima della scadenza.










