Recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel 2007. Presentazione delle richieste di recupero.
Nel tardo pomeriggio di ieri (10.4.2008), l’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il modello cartaceo ed il software per la compilazione, la stampa ed il salvataggio su supporto informatico (floppy disk o cd rom), delle domande di rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, consumato nel 2007, con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton; pertanto, dalla data odierna le richieste possono essere presentate agli Uffici delle Dogane competenti. Copia del modello con le annesse istruzioni, è disponibile nell’area download documentazione – anno 2008 – del network confederale; qualora l’Ufficio delle Dogane di zona (che consigliamo sempre di contattare prima di redigere la domanda) richieda la compilazione ed il salvataggio su supporto informatico, il software necessario può essere scaricato dal seguente link:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Agenzia/Accise/Benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/
quindi cliccare su: Benefici gasolio autotrazione 2007 quindi su Software gasolio autotrazione anno 2007
Come vi abbiamo già informato con la nostra precedente circolare FIS08040 del 19.2.2008, la misura del recupero ammonta per il momento ad €. 12,78609/1.000 litri di gasolio, ovvero la differenza tra l’accisa base per l’autotrasporto ( €.403,21391/1.000 litri di gasolio) in vigore al 1 Gennaio del 2003, e quella applicata fino al 31 Maggio del 2007 ( €. 416/1.000 litri); infatti, l’ultimo aumento scattato dal 1 Giugno 2007, per effetto del quale l’accisa è passata ad € 423/1.000 litri di gasolio, non è ancora recuperabile visto che l’assenso della Commissione U.E tarda ad arrivare.
Per comodità di consultazione, riepiloghiamo di seguito le informazioni essenziali per il recupero delle accise, contenute nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 12 Febbraio 2008 che è già stata commentata con la circolare confederale sopra citata:
– la domanda deve essere presentata all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, entro e non oltre il 30 Giugno del 2008, e riguarda il gasolio consumato nel 2007 con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton;
– i consumi devono comprovarsi esclusivamente con le fatture di acquisto;
– se le imprese scelgono di utilizzare in compensazione il credito ottenuto, devono farlo entro l’anno solare in cui è sorto e quindi, non oltre il mese di Dicembre 2008; per le somme non compensate entro questa data, si può chiederne la restituzione in denaro entro e non oltre il 30 Giugno 2009, con domanda sempre all’Ufficio delle dogane competente per territorio;
– per fruire dell’agevolazione con il modello F24, il codice tributo è il 6740;
– l’ammissione al beneficio ottenuta attraverso dichiarazioni false, espone il dichiarante a conseguenze di carattere penale (art.76 del D.P.R 445 del 28.12.2000) e lo fa decadere dal rimborso precedentemente ottenuto (art. 75 del suddetto D.P.R). Questa circostanza è stata evidenziata dall’Agenzia anche nell’ultima nota prot.1207/V, del 4.4.08.