La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (Cass. n. 27101/2019), ha affermato che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. n. 511/1988, art. 6, successivamente abrogata nel 2012, andava in realtà disapplicata sin dall’epoca dell’entrata in vigore della Direttiva UE n. 118/2008.
Secondo la Cassazione, la normativa italiana in tema di addizionale provinciale non avrebbe rispettato i vincoli fissati dalla direttiva comunitaria n. 118/2008 per l’introduzione di “nuove” imposte indirette, che andassero ad aggiungersi all’IVA ed all’accisa.
La Cassazione ha altresì chiarito (Cass. n. 27099 del 23 ottobre 2019) che l’acquirente – che abbia a suo tempo pagato l’accisa addizionale al fornitore – non è legittimato a richiedere il rimborso dell’accisa addizionale (pagata al fornitore) all’Amministrazione Finanziaria ma ha precisato che l’acquirente ha diritto ad agire davanti al giudice civile per la restituzione di quanto pagato indebitamente e non ancora prescritto.
La CLAAI, per consentire ad i propri iscritti di richiedere quanto pagato indebitamente, è a disposizione per offrire tutti i chiarimenti sulle modalità per chiedere il rimborso. Se hai una copia delle fatture elettriche del 2010 e del 2011, non esitare a contattarci al numero 0815544990.