I contratti in oggetto sono scaduti il 31 dicembre 2000. Le trattative per il rinnovo sono in corso ed essendo trascorsi tre mesi dalla loro scadenza, con decorrenza 1° aprile 2001 dovrà essere corrisposto, ai lavoratori interessati e per un periodo di tre mesi, un importo pari al 30% del tasso d’inflazione programmata per il 2001 (1,7%), a titolo I.V.C. (Indennità di Vacanza Contrattuale), da calcolarsi sui minimi di paga base e contingenza corrisposti alla scadenza dei contratti stessi. Il meccanismo suddetto si applica nella misura del 50% nel caso in cui la trattativa del rinnovo dei contratti in parola dovessero andare oltre i sei mesi dalla loro scadenza. I valori della IVC, da considerare per i singoli settori e le categorie dell’inquadramento sono indicate nelle tabelle che seguono. Per gli apprendisti gli importi dovranno essere erogati in percentuale sulla base degli scaglioni di appartenenza. L’indennità di cui trattasi deve cessare di essere erogata non appena saranno rinnovati i contratti collettivi nazionali di lavoro succitati, a conferma del carattere del tutto transitorio della indennità stessa.
RINNOVO C.C.N.L.
ARTIGIANI LEGNO ED ARREDAMENTO |
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C.C.N.L. LEGNO e ARREDAMENTO
N.B.: I valori orari rispetto agli importi mensili sopra indicati si ottengono utilizzando il divisore 174. |