Approvato lo schema di decreto attuativo della Direttiva 2003/10/CE che abrogherà il D.Lgs. 277/91
di DOMENICO BERRITTO*
Si attende oramai solo la pubblicazione in gazzetta ufficiale per lo schema di decreto legislativo, di attuazione della direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore, approvato lo scorso dicembre.
La bozza del decreto approvata abroga il D.Lgs. 277/91, principale normativa attualmente vigente nel campo della protezione dei lavoratori dal rischio rumore, mantenendone l’impostazione generale pur con alcuni importanti aggiornamenti.
Il campo di applicazione del futuro decreto coinciderà con quello del D.Lgs. 626/94, quindi a differenza del precedente saranno sottoposti al rispetto della normativa anche i settori della navigazione marittima ed aerea.
La bozza di decreto introduce per la prima volta i valori limite di esposizione, ossia livelli il cui superamento è vietato, ed i valori superiori e inferiori di esposizione che fanno scattare l’azione, ossia valori, relativi all’esposizione giornaliera, a partire dai quali devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti.
Lo schema di Decreto evidenzia che il datore di lavoro deve tenere conto anche dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito, ai fini di valutare il rispetto dei valori limite. D’altra parte, però, mentre il D.Lgs. 277/91 prevedeva all’art. 43 come valore limite i 90 dB(A) lo schema di decreto approvato prevede come valore limite gli 87 dB(A) nonché i 137 dB(C) di pressione acustica di picco.
Più approfondita e dettagliata dovrà essere la valutazione del rischio rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 277/91. Lo schema di decreto prevede che il datore di lavoro nell’ambito della valutazione deve prendere in considerazione oltre al livello, al tipo ed alla durata dell’esposizione anche:
– gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
– le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature di lavoro e l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore
– le informazioni raccolte attraverso la sorveglianza sanitaria
– la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione del rumore
Inoltre, mentre il precedente 277/91 prescriveva che la programmazione fosse programmata ed effettuata ad opportuni intervalli senza una cadenza precisa, con la nuova normativa le misurazioni vanno effettuate almeno ogni 4 anni.
Secondo lo schema di decreto dovranno anche essere segnalati adeguatamente i locali in cui i lavoratori possono essere esposti a valori di rumore maggiori di 85 dB(A) anziché 90 dB(A) come era precedentemente; i dispositivi di protezione dovranno essere consegnati ai lavoratori già al superamento degli 80 dB(A) mentre il loro uso da parte dei lavoratori diventa obbligatorio al superamento degli 85 dB(A) , così come è previsto per il datore di lavoro l’obbligo di formazione e informazione anche per i lavoratori esposti a valori superiori agli 80 dB(A).
Infine, lo schema di decreto mutua le sanzioni previste dal D.Lgs. 626/94, prevedendo in via alternativa, l’arresto (non previsto tra le sanzioni dal D.Lgs. 277/91) o l’ammenda (anche se le ammende considerate dallo schema di decreto sono inferiori rispetto alla precedente normativa).
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.