Ulteriore novità per la partenza del sistema SISTRI – Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti.
Infatti, il Ministero dell’ambiente ha emanato un decreto, pubblicato nella G.U. del 1° ottobre, che differisce i termini della distribuzione dei dispositivi elettronici e quello della fase sperimentale.
Formalmente si parte il 1° ottobre 2010 ma, di fatto, tutto decorre dal 1° gennaio 2011.
La fase sperimentale si allunga così da uno a tre mesi per tutti, compreso per coloro che al 1° ottobre 2010 sono in possesso dei dispositivi .
Diventa effettiva, pertanto, la tenuta congiunta delle scritture ambientali tradizionali (registri e formulari) e della nuova procedura Sistri.
Quest’ultima procedura, a partire dal 1 gennaio 2011, potrà essere utilizzata da sola se tutti e tre i soggetti canonici della “filiera” del rifiuto (produttore, trasportatore, destinatario) posseggono i dispositivi elettronici.
Il nuovo decreto è stato motivato dalla necessità di consentire il completamento della fase di configurazione e di consegna dei dispositivi elettronici (chiavette Usb, apparecchiature di monitoraggio per discariche e inceneritori e, per i soli trasportatori, black box). Sul fronte delle configurazioni per i trasporti si registrano i problemi più gravi, anche connessi alle “sim card”.
Vengono, pertanto, recepite le osservazioni e le proposte inoltrate a più riprese dalla CLAAI e dalle altre Associazioni di imprese.
Nel nuovo decreto si recepisce anche un’altra importante rivendicazione: nel periodo di sperimentazione, che terminerà per tutti il 31 dicembre 2010, le eventuali sanzioni si applicheranno dal 1° gennaio 2011.
Inoltre, Il DM Ambiente del 9 luglio 2010 ha previsto, all’art. 6, una riduzione dei contributi da versare per i produttori di rifiuti pericolosi iscritti al Sistri, secondo la seguente tabella.
| Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi | ||
| Addetti per unità locale | Quantitativi annui | Contributo |
| Da 1 a 5 | Fino a 200 kg | euro 50 |
| Da 1 a 5 | Oltre 200 e fino a 400 kg | euro 60 |
| Da 6 a 10 | Fino a 400 kg | euro 60 |
| Imprenditori agricoli | ||
| Da 1 a 5 | Fino a 200 kg | euro 30 |
| Da 1 a 5 | Oltre 200 e fino a 400 kg | euro 50 |
| Da 6 a 10 | Fino a 400 kg | euro 50 |
| Comuni con meno di 5000 abitanti | euro 60 | |
I soggetti interessati dalle modifiche di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti soggetti devono inoltrare apposita domanda al Sistri, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando apposita modulistica.
Per qualsiasi ulteriore informazione e per produrre l’apposita domanda al SISTRI, le imprese interessate possono rivolgersi agli uffici della CLAAI (rif. Giovanni Borriello) – Napoli, Piazza Garibaldi n. 49 – Tel. 081/5544990.










