La C.R.A. decide sulla natura artigiana di imprese esercenti “Massaggi” “Ricostruzione unghie” e “Tatuaggio – Piercing”
La Commissione Regionale per l’Artigianato, guidata dal Presidente Vincenzo Di Sarno e che vede tra i suoi componenti il rappresentante della Claai dott. Mariano Paolucci, ha recentemente adottato delle importanti decisioni in materia di iscrivibilità nell’Albo degli Artigiani di imprese esercenti l’attività di massaggio, ricostruzione di unghie artificiali, di disegno epidermico, di tatuaggio e piercing che riteniamo utile pubblicare.
ATTIVITA’ DI MASSAGGIO
L’attività di massaggio si divide in tre categorie.
– Curativo (es. fisioterapia, kinesiterapia)
– Sportivo
– Estetico
1) Curativo (fisioterapia, kinesiterapia)
Si richiede il titolo di Fisioterapista/terapista della riabilitazione di cui al Decreto del Ministero della Sanità n° 741 del 09/01/1995.
Tale attività può essere svolta in Centri per la Terapia della riabilitazione che, se organizzati ed esercitati in forma imprenditoriale, possono rientrare nella sfera di applicazione della legge 443/85, fermo restando quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 4 della medesima legge.
2) Sportivo
Si richiede il possesso del Diploma Isef, Laurea in “Scienze delle attività motorie” o titolo equipollente, oppure attestati di frequenza e superamento di corsi di addestramento/formazione rilasciati anche da strutture private/autorizzate, riferiti allo svolgimento di attività di insegnamento teorico/pratico di specifiche discipline (es. aerobica, body-building, ecc.).
Tale attività può essere svolta in centri di servizio a carattere tecnico (educazione fisica) che, se organizzati ed esercitati in forma imprenditoriale, possono rientrare nella sfera di applicazione della legge 443/85.
3) Estetico
Rientra nella sfera di applicazione della legge 1/90.
ATTIVITA’ DI RICOSTRUZIONE DI UNGHIE ARTIFICIALI (ONICOTECNICO)
L’attività consiste nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata nella sua applicazione sulle unghie con successiva eventuale rimodellatura e colorazione, al fine di migliorare l’aspetto estetico delle mani.
Tale attività svolta in forma imprenditoriale rientra nella sfera della legge 1/90 in ogni caso.
DISEGNO EPIDERMICO O TRUCCO SEMIPERMANENTE
L’attività relativa al disegno epidermico o trucco semipermanente comprende un insieme di trattamenti eseguiti sul viso o sul corpo allo scopo di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico.
Tali trattamenti avvengono attraverso l’introduzione del pigmento a livello superficiale.
Il trucco è duraturo ma non definitivo in quanto si autoelimina senza ricorrere ad interventi esterni. Tale attività svolta in forma imprenditoriale rientra nella sfera di applicazione della legge 1/90.
TATUAGGIO E PIERCING
Il tatuaggio consiste in una colorazione permanente attraverso l’introduzione o penetrazione con microaghi di pigmento nel derma che formano figure o disegni indelebili; pertanto il tatuaggio si realizza attraverso l’implantazione e cioè l’iniezione intradermica del pigmento.
In assenza di legge specifica il Consiglio Superiore della Sanità è intervenuto con nota n. 28/633 del 16/07/98 presso gli Assessorati alla sanità Regionali e, attraverso questi alle Asl, allo scopo di disciplinare le condizioni per l’esercizio di dette attività.
I punti principali sono:
– frequentare un corso obbligatorio e superare una prova d’esame, avendo attenzione che per l’accesso è necessario il requisito di almeno 10 anni di scolarità;
– autorizzazione sanitaria da parte dell’Asl territoriale competente per quanto attiene le condizioni igieniche;
– certificazione di innocuità e atossicità dei prodotti utilizzati, da parte delle aziende produttrici, con preparazione monouso con flaconi dotati di valvole di non ritorno;
– si dovrà consentire la prosecuzione delle attività per coloro che già esercitano, fermo restando l’obbligo di frequentare e superare i corsi di formazione una volta attivati;
– nelle more dell’organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per gli esercenti l’attività di Tatuaggio e Piercing resta comunque l’obbligo del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’azienda Sanitaria Locale competente per territorio ai fini delle condizioni igieniche;
– gli esercenti che già svolgono le attività sono comunque obbligati al superamento dei corsi, una volta attivati;
– Il requisito dei 10 anni di scolarità appare irrinunciabile per l’apprendimento degli argomenti oggetto di studio e per il corretto esercizio delle attività di cui trattasi. E’ comunque fatto divieto di eseguire tatuaggi e piercing sui minori di 18 anni senza il consenso dei genitori o del tutore;
– Le attività sia di Tatuaggio che di Piercing se svolte in forma imprenditoriale possono rientrare nella sfera di applicazione della legge 443/85. Le stesse non rientrano nella sfera di applicazione della legge 1/90.