Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro : parere negativo anche dalle Regioni
Il 03 marzo scorso si è riunita la Conferenza Unificata delle Regioni esprimendo il parere sulla “proposta preliminare” del Governo sul Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro
di DOMENICO BERRITTO*
Come previsto, lo scorso 03 marzo si è riunita la Conferenza Unificata delle Regioni per esprimere il proprio parere sulla proposta preliminare del Governo sul Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro; in un lungo documento le Regioni hanno espresso numerose osservazioni motivate, concludendo il parere con l’affermazione “le Regioni esprimono, pertanto, parere negativo sullo schema di Decreto, salvo l’accoglimento degli emendamenti riportati e presentati nella riunione tecnica del 24 febbraio 2005”.
Le Regioni rilevano che lo schema di decreto legislativo presenta significativi problemi di legittimità costituzionale in relazione al rispetto delle competenze normative riconosciute alle Regioni dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Il principale profilo d’incostituzionalità va ravvisato nella tecnica legislativa adottata dal legislatore statale delegato nella redazione del testo unico: come sostenuto anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva proprio in merito allo schema di T.U. in esame (n. 11996/041, adunanza del 31/1/2005), “il testo del decreto è stato predisposto in assenza di una tecnica legislativa che proceda per principi fondamentali, come imporrebbe l’oggetto della disciplina inerente ad una materia di legislazione concorrente”.
Le materie interessate dall’intervento normativo del Governo infatti rientrano nell’ambito della potestà normativa regionale concorrente: tanto la “tutela e sicurezza sul lavoro”, quanto la “tutela della salute” rientrano nel gruppo di materie contemplato dal comma terzo dell’art. 117 della Costituzione. In questo caso il riparto delle competenze tra Stato e Regioni attribuisce al primo solamente la legislazione di principio, lasciando alle seconde la titolarità circa la restante disciplina.
Nel merito, secondo le osservazioni delle Regioni, lo schema del decreto appare nel complesso inadeguato a realizzare gli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione e unitarietà contenuti nella legge di delega e necessari per un miglior approccio con la normativa antinfortunistica soprattutto nelle piccole e medie imprese .
Nel documento presentato la Conferenza delle Regioni ha evidenziato alcuni tra gli elementi di particolare criticità contenuti nel testo presentato tra cui:
– l’art. 1 al comma 4 stabilisce che il rispetto delle prescrizioni del T.U. e delle norme di buona tecnica e delle buone prassi costituisce attuazione dell’art. 2087 C.C., questa previsione determinerebbe una grave limitazione della portata di una norma che la migliore dottrina e la giurisprudenza ritengono fondamentale nel nostro ordinamento, per l’individuazione delle misure necessarie alla sicurezza del lavoro;
– lo stravolgimento che subisce il sistema sanzionatorio nel suo complesso attraverso due interventi come la depenalizzazione di tutte le norme contenute nei D.P.R. di riferimento (n. 547, 303, 164, ecc.) e relativa trasformazione delle norme di contenuto tecnico in essi comprese, in “norme di buona tecnica”, nonchè l’attribuzione agli ispettori che effettuano la vigilanza del potere di disposizione ai fini dell’applicazione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi che potrebbero portare all’impunità per molte gravi violazioni delle norme antinfortunistiche (che è cosa molto diversa dalla auspicata depenalizzazione delle violazioni formali) e ad una diffusa incertezza del diritto che lascerebbe spazio solo a ulteriori personali interpretazioni da parte degli organi di vigilanza.
– il T.U. non attua quanto previsto dalla lettera i) dell’art. 3 della legge delega n. 229/03, che prevedeva un riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze. Infatti, non solo mantiene, ma anzi accentua, una commistione di ruoli tra A.S.L. e Direzioni provinciali del lavoro, condizione che non semplifica i rapporti tra gli Enti competenti e gli utenti, soprattutto le imprese più piccole o artigiane.
Nella proposta di T.U. sono inoltre presenti, accanto alle fondamentali questioni di principio sopra riportate, numerosi aspetti tecnici non condivisi dalle Regioni e nei confronti dei quali le stesse hanno elaborato una serie di emendamenti, finalizzati a riordinare, coordinare, armonizzare e a semplificare le disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Come Associazione, pur non condividendo tutte le osservazioni fatte dalle Regioni, siamo impegnati a far sì che si giunga comunque in tempi rapidi ad un definitivo riassetto della materia soprattutto per evitare tutti quegli adempimenti formali, le lungaggini burocratiche, che finiscono col soffocare e penalizzare la reale messa in sicurezza soprattutto delle piccole e medie imprese.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
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