La Legge regionale 4 agosto 2026, n. 7 introduce importanti modifiche alla disciplina dei servizi NCC, taxi e noleggio autobus con conducente. Ecco cosa cambia per gli operatori del settore.
Il quadro normativo del trasporto pubblico non di linea in Campania si aggiorna.
La Legge regionale 4 agosto 2026, n. 7, interviene sulla precedente L.R. 10/2024, introducendo nuove disposizioni che riguardano, tra gli altri aspetti, le sedi operative e le rimesse NCC, il rilascio di nuove autorizzazioni, i servizi di trasferimento collegati alle strutture ricettive e il nuovo contrassegno identificativo regionale per i veicoli NCC.
Sede operativa e rimessa NCC: cosa cambia
Una delle principali novità riguarda i requisiti relativi alla sede operativa e alla rimessa.
Per le attività NCC, la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Sede e rimessa possono anche coincidere.
La rimessa deve essere uno spazio fisicamente individuato e delimitato, anche all’aperto, destinato allo stazionamento dei veicoli e nella disponibilità dell’impresa sulla base di un valido titolo giuridico. È ammesso anche un posto specificamente assegnato presso un’autorimessa autorizzata.
Non sono invece considerate rimesse le semplici domiciliazioni, le sedi virtuali o i recapiti privi di uno spazio effettivamente destinato allo stazionamento dei veicoli. Restano possibili ulteriori rimesse in altri Comuni della stessa Provincia o Città Metropolitana, nel rispetto delle condizioni previste.
Per le imprese già operative diventa quindi particolarmente importante verificare la corretta configurazione della sede e della rimessa, anche in vista di rinnovi, volture o controlli.

Nuove autorizzazioni NCC e licenze taxi
La legge interviene anche sulle procedure per l’eventuale incremento delle autorizzazioni NCC e delle licenze taxi.
In caso di nuovi bandi, il Comune dovrà predisporre una relazione tecnica che motivi il fabbisogno individuato e che costituisca il presupposto istruttorio per l’avvio delle procedure di incremento delle autorizzazioni. Per il servizio taxi, quando previsto dalla normativa statale, la relazione dovrà essere accompagnata anche dal parere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
Trasferimenti per hotel, strutture ricettive e pacchetti turistici
Una novità di particolare interesse per il comparto turistico è l’introduzione dell’articolo 13-bis.
Le strutture alberghiere ed extralberghiere possono mettere a disposizione dei propri ospiti un servizio gratuito di trasferimento, purché sia accessorio e strumentale all’attività ricettiva.
Il servizio può riguardare, ad esempio, i trasferimenti da e verso porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, oppure altri spostamenti direttamente collegati al soggiorno. Non può però assumere carattere autonomo, professionale o prevalente rispetto all’attività ricettiva e deve essere svolto senza corrispettivo, diretto o indiretto.
Anche agenzie di viaggio e tour operator possono inserire servizi di trasferimento nei pacchetti turistici e nei servizi turistici collegati, ma tali servizi devono essere affidati a soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Arriva il nuovo contrassegno regionale per i veicoli NCC
Tra le novità più visibili c’è l’introduzione di un contrassegno identificativo regionale uniforme per i veicoli NCC autorizzati dai Comuni della Campania.
Il contrassegno, di formato 15 x 10 cm, dovrà essere esposto in posizione ben visibile sul veicolo e riportare:
- stemma e denominazione del Comune autorizzante;
- numero dell’autorizzazione;
- anno di rilascio;
- targa del veicolo autorizzato.
Il titolare dell’autorizzazione dovrà provvedere alla realizzazione del contrassegno, trasmetterne copia al Comune insieme alla dichiarazione di conformità e attendere la validazione. Il Comune dovrà effettuare la verifica e autorizzarne l’utilizzo entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione.
Per le autorizzazioni già esistenti è previsto un periodo transitorio di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge per adeguarsi. Trascorso tale termine, i veicoli privi di contrassegno conforme non potranno essere utilizzati per il servizio NCC, salvo quanto previsto per chi dimostri di avere trasmesso tempestivamente la documentazione al Comune.
Noleggio autobus con conducente: attenzione alla SCIA
La nuova disciplina introduce inoltre un adempimento specifico per le imprese che esercitano il noleggio autobus con conducente.
L’attività viene subordinata alla presentazione di una SCIA secondo la normativa vigente.
Le autorizzazioni e le licenze comunali già rilasciate mantengono la loro efficacia fino al 31 dicembre 2026. Entro questa data le imprese interessate dovranno presentare la SCIA prevista dalla legge. In mancanza, l’autorizzazione o la licenza cesserà automaticamente di produrre effetti.
NCC: previsto anche un aggiornamento periodico del fabbisogno
La legge interviene infine sul numero delle autorizzazioni NCC.
In attesa della piena operatività del Registro Elettronico Nazionale e del Registro regionale, il numero delle nuove autorizzazioni NCC per veicoli di categoria M1 rilasciabili da ciascun Comune non potrà superare il 20% del numero complessivo di autorizzazioni determinato secondo i criteri regionali vigenti.
La Regione effettuerà inoltre, con cadenza biennale, una verifica del numero complessivo delle autorizzazioni NCC presenti sul territorio regionale, tenendo conto dell’evoluzione dei flussi turistici, della domanda di mobilità, delle infrastrutture e delle esigenze dei territori.


Cosa devono verificare le imprese
Per gli operatori del settore, le novità rendono importante verificare per tempo la propria posizione, in particolare rispetto a:
✓ sede operativa e rimessa NCC
✓ contrassegno identificativo regionale
✓ autorizzazioni e adempimenti comunali
✓ SCIA per il noleggio autobus con conducente
✓ eventuali procedure per nuove autorizzazioni
La nuova L.R. 7/2026 non sostituisce la disciplina precedente, ma si inserisce nel quadro già definito dalla L.R. 10/2024 e dalle Linee guida regionali della D.G.R. 742/2025. Per questo è importante valutare i nuovi adempimenti nel loro complesso e verificare la propria situazione specifica.
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