Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 368/01 i datori di lavoro possono assumere con contratto a termine motivando con ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. In ogni caso sarà vietato stipulare contratti a termine per sostituire lavoratori in sciopero, per svolgere le stesse mansioni di lavoratori licenziati con procedura collettiva nei sei mesi precedenti e per svolgere le stesse mansioni di lavoratori in cassa integrazione.
L’utilizzo dei contratti a termine, che è consentito solo alle imprese in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro, può essere prorogato per una sola volta e con il consenso del lavoratore quando la durata iniziale è inferiore a tre anni, che rappresenta il tetto massimo di durata consentito.
Il contratto può essere rinnovato purché tra la scadenza e la nuova stipula intercorra un intervallo di almeno 10 giorni per contratti precedenti di durata fino a sei mesi e di venti giorni per i contratti di durata superiore.
Ai fini di stabilire la dimensione dell’unità produttiva, per quel che riguarda lo Statuto dei lavoratori, vengono computati solo i contratti di durata superiore a nove mesi.
dal Notiziario CLAAI – Novembre 2001