Dal 19 Luglio u.s. è entrata in vigore la scheda di trasporto per i trasporti effettuati conto terzi.
L’istituzione del nuovo documento si inserisce all’interno del processo di riforma dell’autotrasporto con lo scopo di conseguire un maggiore livello di sicurezza stradale facilitando le verifiche sul corretto esercizio delle attività di autotrasporto di merci, in particolare per quanto attiene l’accertamento delle responsabilità all’interno della filiera del trasporto.
La scheda dovrà essere compilata dal committente e conservata a bordo del veicolo, a cura del vettore.
La scheda dovrà contenere, così come previsto dal Decreto Ministeriale del 30/06/09:
– i dati dell’impresa che rappresenta il vettore del trasporto, del committente, del caricatore e del proprietario della merce;
– i dati relativi alla merce trasportata, caratteristiche merceologiche (es. sabbia, legname, ecc.), caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (fusti di…, acqua, ecc.);
– la quantità; se trattasi di merce confezionata o in colli o altri imballaggi aventi un’indicazione del peso di ciascun pezzo o, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in Kg.;
– luogo di carico e di scarico.
La scheda di trasporto può essere sostituita da documenti equipollenti, cioè documenti la cui presenza a bordo del veicolo sia obbligatoria in base a norme nazionali o internazionali.