Il primo settembre 2009 è entrato in vigore il Decreto 23 Luglio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico “ Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla Direttiva 95/16/CE”
Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/08/2009, promuove l’ adeguamento della sicurezza degli ascensori installati prima del giugno 1999.
Il suddetto adeguamento avviene attraverso una programmazione che prevede una fase preliminare di analisi dei rischi su ciascun impianto e la conseguente implementazione degli interventi tecnici sui componenti di sicurezza, da realizzare gradualmente, avendo come riferimento le indicazioni della norma tecnica UNI EN 81-80.
L’analisi dei rischi e la verifica straordinaria degli impianti per valutare l’adeguamento alla suddetta norma deve essere effettuata dagli organismi notificati o dalle ASL o dall’Ispettorato del Lavoro nei seguenti tempi, a partire dal 1 settembre 2009:
– Entro due anni per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
– Entro tre anni per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
– Entro quattro anni per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
– Entro cinque anni per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999
In occasione della prima verifica biennale periodica è responsabilità del proprietario concordare con l’ente scelto la data dell’analisi dei rischi, secondo i tempi sopra descritti.
Per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori prescritti dagli enti preposti, i tempi di esecuzione dipendono dal livello di rischio:
– rischio alto, cinque anni di tempo;
– rischio medio, dieci anni di tempo;
– rischio basso, l’adeguamento va compiuto in occasione di interventi importanti sull’ascensore.
Sono esclusi gli impianti entrati in servizio dal 24 giugno 1999 in poi, che devono essere obbligatoriamente già in regola con la direttiva 95/16/Ce.
In caso di non adeguamento, riscontrato dagli enti preposti nelle verifiche successive, l’ascensore viene posto fuori servizio e informato il Comune per le successive annotazioni e formalità.
Gli oneri per l’analisi dei rischi sono a carico del proprietario, responsabile della corretta esecuzione degli interventi.