Il decreto legge 86/2005 è stato convertito in legge 148/2005 ed ha prorogato al 1° luglio 2006 l’applicazione del Testo Unico sull’Edilizia limitatamente alla normativa sulla sicurezza degli impianti (capo V, parte II).
Per effetto di tale proroga l’istituzione dell’albo degli installatori, previsto dal secondo comma dell’art. 109 del Testo Unico è slittato al 1° luglio 2006.
Pertanto chi intende esercitare l’attività di installazione di impianti elettrici, idrici, riscaldamento, elettronici, gas, antincendio o ascensori deve dimostrare il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge 46/90 e dichiararli all’Albo delle Imprese Artigiane oppure al Registro delle Imprese.
Si attendono chiarimenti dalla Camera di Commercio relativamente agli adempimenti a carico delle imprese di installazione che avevano già provveduto alla iscrizione all’Albo in questione nel periodo in cui lo stesso era già operativo e cioè dal 1° al 29 luglio 2005.