Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello del 13 dicembre, ha chiarito che, nel rapporto di apprendistato, il lavoratore non può rifiutarsi di frequentare i corsi di formazione esterni alla azienda, pena il licenziamento per giusta causa in quanto viene meno il rapporto di fiducia tra le parti contrattuali.
Inoltre, ogni comportamento non lecito tenuto dall’apprendista durante il percorso tra la sede dell’azienda ed il luogo della formazione non è imputabile al datore di lavoro
Le ore di formazione esterna all’azienda, non inferiori a 120 per anno, almeno per un biennio, devono essere retribuite come “ore ordinarie di lavoro” svolte dall’apprendista.