di DOMENICO BERRITTO
Lavora senza sosta la Conferenza Stato-Regioni ed in poco più di due mesi (21/12/2011 e 22/02/2012) approva due importanti novità in materia di formazione sulla sicurezza, attese per quasi tre anni dopo il varo del D.Lgs. 81/2008.
Dopo la regolamentazione, arrivata con gli Accordi di fine dicembre, relativa ai corsi di formazione del personale, del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, pochi giorni fa è stato sancito anche l’Accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi, in attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 smi.
Come previsto per tutta la formazione dei lavoratori, viene ribadito che la partecipazione ai suddetti corsi dovrà avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
Inoltre, si chiarisce che tale addestramento all’uso di particolari attrezzature non si sostituisce alla formazione (generale e specifica) già prevista dal precedente Accordo, ma si aggiunge ad essa.
In particolare le attrezzature oggetto di addestramento particolare e comprese nell’Accordo sono:
piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru su autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (escavatori idraulici, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli, pompa per calcestruzzo) .
I soggetti formatori riconosciuti dall’Accordo sono quelli già individuati in precedenti occasioni, tra cui naturalmente le Associazioni datoriali e dei lavoratori, anche per il tramite delle loro società di servizi ed Enti formativi, nonché gli Enti Bilaterali e gli Organismi Paritetici come previsti dall’art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/08 smi.
Le docenze andranno svolte da personale in possesso di esperienza almeno triennale nel settore della formazione nonché della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, nonché con esperienza nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi.
Il percorso formativo è strutturato con una parte di formazione “teorica” in aula (modulo giuridico-normativo, della durata di 4 ore) ed una gran parte di addestramento “pratico” svolto in area idonea al fine di movimentare/utilizzare l’attrezzatura di cui trattasi, nonché verifiche intermedie e finali per l’apprendimento (modulo pratico, della durata variabile dalle 4 alle 16 ore).
Il primo modulo (giuridico-normativo) può essere svolto una sola volta a fronte di attrezzature simili e costituisce credito formativo permanente, mentre per quanto riguarda la parte “pratica” questa è soggetta ad aggiornamento almeno ogni 5 anni (per una durata minima di 4 ore).
Nella norma transitoria finale vengono riconosciuti validi i corsi di formazione svolti di durata complessiva non inferiore a quella contemplata dall’Accordo (modulo teorico, modulo pratico, verifica finale), mentre i corsi che hanno avuto durata inferiore o privi di verifica finale dell’apprendimento dovranno integrare l’addestramento con un modulo di aggiornamento di almeno 4 ore entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Viene infine sancito che tale Accordo entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.