Note del Ministero del Lavoro protocolli n. 1625 del 30 gennaio 2008 e n. 4103 del 19 marzo 2008
L’articolo 8 del D.Lgs n. 234 del 19 novembre 2007, nel recepire una Direttiva Comunitaria, stabilisce nuove regole e adempimenti in materia di organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, allo scopo di migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale, nonché di armonizzare le condizioni di concorrenza fra le imprese stesse.
A tale riguardo, il Ministero del Lavoro, di intesa con la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, ha fornito istruzioni operative a mezzo delle note in oggetto che di seguito riportiamo sinteticamente.
Dal 1° gennaio 2008 è istituito l’obbligo di uno specifico registro, sul quale deve essere annotato l’orario di lavoro effettuato dai lavoratori mobili, da parte delle imprese di autotrasporto; il suddetto registro, preventivamente vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, va tenuto presso la sede legale dell’impresa e conservato per almeno due anni successivi alla fine dell’ultimo periodo registrato.
Sfera di applicazione
Segnatamente al campo di applicazione delle nuove disposizioni, il Ministero del Lavoro chiarisce che, deve farsi riferimento al settore di attività dell’impresa inquadrata nell’ambito dell’attività di autotrasporto.
Pertanto, secondo questo indirizzo interpretativo, l’obbligo di istituzione e tenuta del registro dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili riguarda soltanto le imprese che svolgono attività nel settore degli autotrasporti, e sono formalmente inquadrate in tale ambito.
Ciò premesso, così come indicato dal Ministero del Lavoro, tale attività deve riferirsi al trasporto su strada:
– di merci, effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e
– di passeggeri, effettuato da veicoli idonei a trasportare più di nove persone compreso il conducente.
Unicità del registro
Considerata la sostanziale corrispondenza dei dati che devono essere riportati nel registro di nuova previsione con quelli già obbligatoriamente presenti nel libro paga – sezione presenze –, si ritiene corretto l’utilizzo del solo libro presenze, a condizione che sia vidimato, oltre che dall’INAIL, anche da parte della competente Direzione provinciale del Lavoro, che potrà limitarsi a contrassegnare l’ultima pagina del registro.
Modalità di tenuta
Il Ministero del Lavoro ritiene applicabili le disposizioni che consentono l’uso dei fogli mobili o supporti informatici.
Circa le modalità di annotazione delle registrazioni e i tempi di compilazione del registro:
– appurata la difficoltà operativa di una registrazione giornaliera dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile,
– vista la distribuzione multi periodale dell’orario di lavoro da parte del CCNL del settore,
risulta possibile effettuare quotidianamente solo l’annotazione della presenza del lavoratore (con annotazione della lettera “P”), provvedendo mensilmente al riepilogo dell’orario effettivamente svolto, attraverso una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzino le ore complessive di lavoro ordinario e straordinario effettuate dal personale dipendente.
La Nota ministeriale condiziona tale semplificazione nella tenuta del registro dell’orario di lavoro alla conservazione, da parte del datore di lavoro, per un periodo di almeno due anni di tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali dai quali è possibile ricavare i dati relativi al tempo di guida giornalmente effettuato dal personale autista.
Il riepilogo mensile va effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento ed è previsto il diritto di accesso del personale autista alle registrazioni riportate nel registro dell’orario, ottenendone copia da parte del datore: se la richiesta è fatta nel corso del mese l’accesso sarà limitato alle registrazioni giornaliere del cronotachigrafo, e solo nel mese successivo a quelle relative ai totali mensili.
Regime sanzionatorio
In caso di violazione delle prescrizioni riguardanti il registro dell’orario di lavoro, sono previste pesanti sanzioni amministrative per ciascuna delle diverse condotte relative all’omessa istituzione o alla non corretta tenuta del registro, come di seguito dettagliato:
– omessa istituzione;
– omessa o tardiva vidimazione;
– omessa esibizione;
– omessa, incompleta o inesatta registrazione;
– rimozione dalla sede legale;
– mancata conservazione nel termine previsto;
– omessa consegna di copia delle registrazioni relative alle ore effettuate al lavoratore che ne faccia richiesta.
Ciascuna di tali condotte è autonoma e indipendente dall’altra e, in presenza di più violazioni delle differenti fattispecie sopra elencate, si può configurare l’ipotesi di “concorso”, con la conseguente applicazione della sanzione a ciascuna delle singole condotte.