Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla disciplina dell’orario di lavoro dei conducenti (LAV07244 del 19 dicembre 2007 e LAV 08082 del 4 aprile 2008), per evidenziare che la nuova stesura dell’articolo 11 bis del CCNL Autotrasporto e Spedizione consente una legittima deroga alla limitazione dell’orario di lavoro degli stessi conducenti, la cui durata media della settimana lavorativa è fissata in 48 ore e può essere estesa a 60 ore sole se, su un periodo di 4 mesi, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali (art. 4, decreto legislativo 234/07, attuativo della direttiva CEE 2002/15).
In particolare, il nuovo testo del CCNL dispone che per i conducenti previsti dall’articolo 11 bis, “il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi idi presenza a disposizione…che” utilizzano “veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06 e 3821/85, la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività”… “la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali”.
Condizione indispensabile per l’applicazione della citata deroga è quella di sottoscrivere uno specifico accordo aziendale tra l’impresa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, che accerti la sussistenza delle condizioni che consentono l’applicazione dei maggiori limiti all’orario di lavoro sopra indicati.
La CLAAI è già in grado di assistere le imprese associate nella predisposizione dei citati accordi aziendali e nella trattativa con le organizzazioni sindacali.