Con una circolare datata 1° aprile 2009 il Comitato Centrale e la Direzione Generale per il Trasporto Stradale hanno fornito alcuni chiarimenti in materia di accesso alla professione e d’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.
Illustriamo, in sintesi, il contenuto della circolare.
– Imprese prive di autoveicoli
All’imprese regolarmente iscritte all’Albo, che risultassero prive di autoveicoli, viene a mancare un requisito fondamentale. Nemmeno il noleggio dei veicoli consente l’esercizio dell’attività; infatti, – continua la circolare ministeriale – la locazione di veicoli senza conducente è ammissibile “unicamente tra imprese di autotrasporto iscritte all’Albo aventi almeno un autoveicolo in loro disponibilità”.
Nei confronti di tutte le imprese che risultassero esercitare l’attività di autotrasporto senza propri veicoli da almeno un biennio, il Comitato Centrale, d’intesa con La Direzione Generale Trasporto Stradale, ritiene necessario avviare una profonda operazione di revisione, sollecitando le Amministrazioni provinciali preposte alla tenuta degli albi ad adottare gli opportuni provvedimenti di cancellazione.
– Imprese non in regola con il pagamento della quota annuale
Per le imprese non in regola con il pagamento della quota annuale si adotteranno le seguenti sanzioni:
a) nei confronti delle imprese risultanti sospese dall’Albo per mancato versamento della quota di iscrizione per un periodo temporale pari all’ultimo biennio, vanno attivate le procedure per la cancellazione
b) per quelle ancora non sospese, invece, si procederà alla loro immediata sospensione.
– Conversione iscrizione da “in via provvisoria” a definitiva.
Per effetto dell’abolizione dell’art. 13 della legge 298 (avvenuto il 17 agosto 2005, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 395/2000) è stata eliminata l’iscrizione all’albo dell’impresa nell’elenco separato, cosiddetta “iscrizione provvisoria” e, da allora, deve intendersi valida la sola iscrizione in via definitiva. Di conseguenza le imprese, tuttora iscritte in “via provvisoria”, vedranno convertita la loro iscrizione in definitiva, a condizione che le stesse siano regolarmente in possesso dei requisiti di legge ed in regola col versamento della quota annuale. Si ricorda che i requisiti previsti sono quelli dell’onorabilità, della capacità finanziaria e dell’idoneità professionale.
Tutte le imprese di autotrasporto che ricevessero dalle Amministrazioni Provinciali una comunicazione di inizio di procedura sono invitate a contattare immediatamente gli uffici della CLAAI – piazza Garibaldi 49 tel. 0815544990.