Le Organizzazioni dell’autotrasporto merci hanno raggiunto stasera l’accordo con il Governo e pertanto hanno sospeso il fermo dell’autotrasporto proclamato per il prossimo 30 giugno.
Riportiamo il testo dell’intesa.
Cordiali saluti.
La segreteria Generale C.L.A.A.I.
PROTOCOLLO D’INTESA
II 25 giugno 2008, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si è tenuto un incontro presieduto dal Ministro Sen. Altero Matteoli, coadiuvato dal Sottosegretario di Stato dott. Bartolomeo Giachino, fra i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, del lavoro, dello sviluppo economico, e le Associazioni di categoria delle imprese di autotrasporto, allo scopo di avviare a soluzione le problematiche del settore, con particolare riguardo alla pesante situazione di crisi determinatasi in conseguenza dell’aumento del costo del gasolio e delle questioni rimaste irrisolte nel passato.
Sono state esaminate ed approfondite le richieste presentate dalle Associazioni di categoria per pervenire ad ipotesi di soluzione, sul piano normativo ed economico, in grado di supportare le imprese di autotrasporto e favorirne la crescita.
Al termine dell’incontro si è convenuto sui seguenti aspetti:
A) ASPETTI NORMATIVI
presentazione della bozza allegata al presente verbale, contenente disposizioni straordinarie per l’adeguamento automatico del prezzo del gasolio e per il pagamento a 30 giorni delle fatture. Gli effetti del relativo provvedimento saranno sottoposti a verifica dopo un anno dalla sua entrata in vigore;
verifica dell’ipotesi di introduzione di una norma per disciplinare le operazioni di messa a disposizione della mercé e degli imballaggi;
definizione dei correttivi al decreto legislativo 286/2005 entro il 31 luglio 2008.
B) ASPETTI ECONOMICI
Tenuto conto del complesso delle risorse rese disponibili per il settore:
1. presentazione dell’ emendamento del Governo per il ripristino delle risorse relative all’ecobonus;
2. adozione del provvedimento per la variazione di cassa relativa al rimborso pedaggi 2006;
3. adozione dei provvedimenti necessari per favorire il ricambio dei veicoli pesanti con riferimento alle acquisizioni relative agli anni 2007, 2008 e 2009;
4. adozione del provvedimento per il recupero dell’incremento di accisa vigente dal giugno 2007, allo scopo di ripristinare il livello vigente nell’anno 2003, pari a circa 403 € per 1000 litri;
5. verifica delle possibilità di adottare misure finalizzate alla formazione professionale degli addetti al settore dell’autotrasporto, ai processi di aggregazione imprenditoriale ed alla riduzione dei costi di esercizio delle imprese con particolare riferimento ai premi INAIL, alle retribuzioni corrisposte per le prestazioni straordinarie ed alle trasferte. La concreta adozione delle eventuali, conseguenti misure è subordinata alla verifica di compatibilità comunitaria delle stesse.
Si conviene altresì di porre in essere ogni opportuna azione da parte delle Autorità competenti l’intensificazione e la specializzazione dei controlli finalizzati all’esercizio dell’attività di autotrasporto, ivi comprese le necessarie attività di formazione degli operatori.
Ai fini della messa a punto dei provvedimenti di carattere normativo ed amministrativo occorrenti per dare attuazione alle misure sopra indicate, con riferimento alle risorse già stanziate ed a quelle messe a disposizione dal decreto legge sulla manovra finanziaria varato dal Governo il 1 8 giugno 2008, nonché per avviare la ristrutturazione del settore, prosegue i suoi lavori il tavolo già attivato fra i Ministeri interessati e le associazioni di categoria, coordinato dal Sottosegretario Giachino, con l’obiettivo di redigere un apposito emendamento al citato decreto legge.
Inoltre il Governo proseguirà con forza l’impegno per sollecitare presso le competenti autorità dell’Unione Europea l’adozione della direttiva per il gasolio professionale.
Più in particolare, per quanto riguarda la parte economica il Governo:
conferma le risorse già previste, e non ancora quantificate, preventivamente destinate all’autotrasporto;
presenta un emendamento per consentire la spendibilità per un triennio delle risorse destinate allo sviluppo delle autostrade del mare;
effettua la variazione di cassa necessaria a garantire l’erogazione degli sconti sui pedaggi autostradali;
emana nei tempi necessari il provvedimento atto a riportare il livello di accisa a 403 € per 1000 litri;
destina le risorse necessarie per il ricambio del parco circolante con Euro 5 per gli anni 2007, 2008 e 2009;
reperisce risorse aggiuntive dal Fondo di cui al decreto legge sulla manovra finanziaria approvato dal Governo il 18 giugno 2008, al fine di favorire una riduzione dei costi nella misura già resa nota.
Entro la prima settimana di luglio e a partire dai prossimi giorni, d’intesa con le associazioni di, categoria, sarà redatto l’emendamento per individuare le misure atte a produrre la riduzione dei costi da inserire in sede di conversione del citato decreto legge.
Contestualmente le associazioni, nel riconoscere l’impegno profuso dal Governo per la risoluzione delle problematiche del settore, dichiarano la sospensione del fermo già proclamato dal 30 giugno al 4 luglio 2008.
Per il Governo:
Altero Matteoli
Bartolomeo Giachino
Per le Associazioni:
Confartigianato Trasporti
Anita
Unitai
Cna Fita
Sna Casartigiani
Unci
FIAP L.
Confcooperative-Federlavoro
Fai/Conftrasporto/CLAAI
ANCST-Legacoop
AGCI – Psl
TrasportoUnito – Fiap (sottoscrive solo per la parte normativa)
La Fedit sottoscrive il presente verbale con l’esclusione del punto A) Aspetti normativi
Roma, 25 giugno 2008
BOZZA DI PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA REGOLARITÀ’ DEL MERCATO DELL’AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Articolo 1
(Costo del gasolio e costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi)
1. L’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di una adeguata indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico sul prezzo medio del carburante (gasolio per autotrazione), determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie dì veicoli.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.
Articolo 2
(Adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti conclusi in forma scritta)
Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi , la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell’ammontare del costo chilometrico indicato nella determinazione di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto, effettuata nel mese precedente a quello della esecuzione del trasporto, moltiplicata per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.
Nel caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell’art. 1, comma 1, del presente decreto laddove dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
Articolo 3
(Adeguamento del corrispettivo per costi sostenuti dall’impresa di autotrasporto per conto di terzi nei contratti non conclusi in forma scritta)
Qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell’ammontare del costo chilometrico indicato (per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto) nella determinazione di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, adottata nel mese precedente a quello della esecuzione del trasporto, per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.
La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 1 del presente articolo, deve corrispondere ad una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto.
Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 1 del presente articolo, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma precedente, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. L’azione del vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.
Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d’ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell’art. 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l’esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione del trasporto, la documentazione relativa all’avvenuto pagamento dell’importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l’ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge con decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l’importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l’esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell’art. 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile.
Articolo 4
(Pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore)
Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, nel rispetto dell’art. 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Articolo 5
(Sanzioni)
Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui al presente decreto consegue la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedure per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché l’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.
Articolo 6
(Norma transitoria)
In sede di prima applicazione del presente decreto, fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all’art. 1, l’importo dell’adeguamento automatico è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti.
Tale indice è pari al 30% della variazione percentuale del prezzo del gasolio rilevata nel periodo di riferimento.