Cartelle Sanitarie e diritto alla privacy del lavoratore
Come custodire i documenti, gli obblighi del datore di lavoro e del Medico competente in base alle norme sulla riservatezza dei dati
di DOMENICO BERRITTO*
La continua evoluzione della normativa riguardante la dignità dell’individuo (art. 2 e 3 della Costituzione) rende sempre più impegnativa la gestione della riservatezza dei dati riguardanti lo stato di salute delle persone. In quest’ottica rientrano anche i documenti (cartelle sanitarie) riguardanti il controllo sanitario dei lavoratori, di cui agli art. 16 e 17 del D.Lgs. 626/94; documenti che, contenendo informazioni inerenti lo stato di salute dei lavoratori, impongono una garanzia circa la segretezza delle notizie in essa registrate.
Nel perseguire tali obiettivi il Legislatore più che in forme di segregazione fisica, faccia affidamento su norme che rimandano ad una chiara organizzazione e conseguente distribuzione delle responsabilità.
Non è un caso, quindi, che anche il D.Lgs. venga ad individuare con estrema chiarezza, attraverso l’art. 4, comma 8, e l’art. 17 comma 1 lett. C ed f , obblighi e responsabilità sia rispetto all’allestimento della cartella sanitaria sia rispetto alla custodia della stessa con salvaguardia del segreto professionale obbligo quest’ultimo che coinvolge sia il medico competente che il datore di lavoro.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla riservatezza si profilano pertanto i seguenti adempimenti ed ambiti di responsabilità :
· sul medico competente grava la responsabilità di gestire i dati e la documentazione sanitaria, in un contesto che, comunque, non profila adempimenti formali diversi da quelli normativi o deontologici tradizionalmente caratterizzanti la professione medica;
· sul datore di lavoro gravano, invece, l’obbligo di custodia del documento presso l’azienda e l’obbligo di garantire il rispetto del segreto professionale circa le notizie contenute nelle cartelle sanitarie.
In realtà comunque il D.Lgs. 626/94 non impone né al datore di lavoro né al medico competente precisi obblighi volti a garantire la riservatezza unico obbligo resta assicurare il risultato, qualsiasi sia la forma di custodia prescelta.
Il Legislatore, comunque, attraverso la pubblicazione del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ha colmato questa lacuna profilando un preciso regime di tutela della riservatezza con obblighi e sanzioni in capo al datore di lavoro in veste giuridica di titolare dei dati.
Sarà proprio in tale contesto normativo che vengono chiarite le modalità di custodia e gestione delle cartelle sanitarie quali mezzi di segregazione dei documenti, procedure di accesso ed archiviazione, consegna copie, sigilli, firme di garanzia, ecc.
Va da sé che, in caso di controllo dell’organo di vigilanza il mancato reperimento delle cartelle sanitarie presso la sede aziendale verrà a determinare una violazione sanzionata a carico :
· del datore di lavoro che custodisca tali documenti in luogo diverso
· del medico competente che non consegni le cartelle sanitarie al datore di lavoro per la custodia
· di entrambi ove la mancata custodia nel luogo stabilito li veda agire congiuntamente.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei dati relativi ai risultati delle visite mediche effettuate a carico del medico competente, quando i documenti siano gestiti dal sanitario direttamente, o a carico del datore di lavoro ove le procedure di custodia e consegna al lavoratore producano perdita o diffusione di dati non autorizzata.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.