L’accordo di rinnovo del 18/07/2007 ha previsto la corresponsione di un importo forfetario lordi di “una tantum” in misura uguale per tutti i lavoratori, a copertura del periodo dall’01/01/2006 al 31/07/2007, da erogarsi in due rate con le retribuzioni relative ai mesi di ottobre 2007 e marzo 2008.
Con la retribuzione del mese di marzo 2008 viene corrisposta la seconda tranche ai soli lavoratori in forza alla data del 18 luglio 2007 nella misura pari a euro 250,00. L’importo verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2006 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
L’importo forfetario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.
I periodi di assenza non retribuita o non integrata, intervenuti nel periodo 01/01/2006 – 31/07/2007, non saranno considerati utili ai fini della maturazione dell’importo una tantum.