Dispositivi di Protezione Individuale : nulli i certificati medici di esenzione dall’uso
Come comportarsi di fronte alla presentazione di un certificato medico per l’esenzione dall’uso dei DPI
di DOMENICO BERRITTO*
Capita sempre più spesso ormai che il Datore di lavoro e lo stesso Medico competente, si trovino di fronte a lavoratori che presentano “certificati di esenzione” dall’uso dei Dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche, guanti, inserti auricolari) redatti quasi sempre da medici specialisti ortopedici, dermatologi, non raramente da medici di base (e talvolta persino da fisioterapisti, tecnici di ortopedia, ecc.) esterni al sistema di sicurezza aziendale.
Il lavoratore presenta tali certificati al datore di lavoro confidando nella loro validità e cogenza, e ritenendo di essere così legittimamente esonerato dall’uso dei DPI previsti. Il datore di lavoro dal canto suo si trova in grave difficoltà di fronte all’ipotesi di commettere una violazione sia obbligando il lavoratore ad indossare i DPI, sia in caso di infortunio o verifica da parte dell’organo di vigilanza esonerandolo dall’uso delle protezioni prescritte.
Lo stesso Medico competente dell’azienda si trova a dir poco in imbarazzo davanti al lavoratore che tende a considerare la prescrizione dello specialista “di ordine superiore” e pertanto senz’altro da recepire tal quale dal Medico competente.
Per mettere un po’ di chiarezza in tali problematiche occorre fare riferimento innanzitutto all’iter che porta alla necessità di adoperare determinati DPI.
Il datore di lavoro, con riferimento specifico ai DPI, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 626/94 è tenuto a:
– valutare i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
– individuare le caratteristiche dei DPI necessari
– individuare le condizioni in cui un DPI deve essere usato
– fornire adeguate istruzioni comprensibili ai lavoratori assicurando adeguata formazione all’uso dei DPI
C’è da aggiungere che “l’idoneità dei mezzi di protezione individuale” scelti è uno dei punti obbligatori di discussione all’ordine del giorno nella riunione periodica di prevenzione prevista dall’art. 11 cui partecipano il datore di lavoro, il Responsabile della sicurezza, il Medico competente nonché il Rappresentante dei lavoratori.
Inoltre all’art. 41 il D.Lgs. 626/94 chiaramente ribadisce che “i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione, con mezzi di protezione collettiva, misure o procedure di organizzazione del lavoro”.
Stabilito, pertanto, che i DPI vanno utilizzati come “ultima ratio” dopo aver abbattuto/ridotto il rischio fino al livello più basso tecnicamente fattibile con altre misure di tutela, una volta che sia ritenuto indispensabile l’uso dei Dispositivi occorre procedere ad una accurata scelta degli stessi che devono rispondere ai requisiti generali e specifici previsti dall’art. 42 e quindi devono:
1. essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare in sé un rischio maggiore
2. essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
3. tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore
4. poter essere adottati dall’utilizzatore secondo le proprie necessità
E’ evidente che il Datore di lavoro, il Responsabile della sicurezza ed il Medico competente debbano prestare particolare attenzione alla scelta dei DPI, qualora gli stessi non rispondano ai requisiti sopradetti non può ritenersi soddisfatto l’obbligo da parte del datore di lavoro.
Infine, una volta che il datore di lavoro, con la consultazione del Medico, del Responsabile della sicurezza nonché del Rappresentante dei lavoratori, ha scelto e fornito i DPI efficaci ed idonei ai lavoratori questi ultimi ai sensi dell’art. 44 devono
– sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento all’uso
– utilizzare i DPI forniti conformemente all’addestramento e formazione ricevuti
– segnalare immediatamente al Datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente rilevato
– non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa
– al termine dell’utilizzo riconsegnare il DPI per la sua sostituzione
Ricordiamo, tra l’altro, che l’inosservanza dell’art. 44 può comportare a carico del lavoratore la sanzione dell’arresto sino ad 1 mese o l’ammenda fino a 619 €.
In conclusione si può affermare che nessun sanitario, neppure lo stesso organo di vigilanza, può “esentare” un lavoratore dall’uso dei DPI quando questi costituiscono l’unico mezzo residuo di protezione dai rischi; all’estremo si può anche affermare che una eventuale condizione di effettiva “intolleranza” ad un DPI assolutamente necessario in base alla valutazione dei rischi e che rispetti tutti i requisiti di legge, una volta esperiti tutti i tentativi tecnicamente fattibili per adattare il DPI al lavoratore, potrebbe costituire motivo di inidoneità alla mansione (temporanea o anche definitiva).
*consulente Claai
per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.










