A decorrere dal 2014 l’IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze. Scopriamo aliquote, valori imponibili e le modalità di versamento...
1) ALIQUOTE
Il Comune di Napoli con deliberazione Consiliare n° 26 del 21 maggio 2014, ha determinato le seguenti aliquote d’imposta:
a) Aliquota Abitazione Principale di categoria catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 6 per mille
Detrazione:oltre al beneficio dell’aliquota ridotta, per l’abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell’immobile e che va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione d’uso.
Pertinenze dell’abitazione principale: per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali c/2, c/6 e c/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l’imposta calcolandola secondo l’aliquota del 10,6 per mille.
b) Aliquota immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto “concordato”: 8 per mille
c) Aliquota immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto “concordato”, a “giovani coppie”: 6,6 per mille
d) Aliquota altri immobili: 10,6 per mille
e) Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,6 per mille
Il riconoscimento delle aliquote ridotte di cui alle lettere B e C è subordinato alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Accertamento Entrate – Ufficio IMU), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta, di apposita dichiarazione da compilarsi su modelli all’uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti.
2) VERSAMENTI
Il versamento dell’imposta va effettuato in due rate di cui la prima (Acconto)entro il 16 giugno 2014, per un importo corrispondente al 50% dell’imposta dovuta. La seconda rata, a Saldo, deve essere versata dal 1° al 16 dicembre 2014.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2014.
3) VALORE IMPONIBILE
Si ottiene incrementando la rendita catastale dell’immobile del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
f) 135 per i terreni agricoli (75 per i gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti).
g) Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato dell’area al 1° gennaio 2014.
4) IMPORTI MINIMI
Il contribuente non deve procedere al pagamento dell’imposta se l’importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).
5) IMMOBILI STORICI
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50%.
6) IMMOBILI INAGIBILI
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, il valore imponibile è ridotto del 50%.
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi agli uffici Claai Napoli a piazza Garibaldi 49
Tel.: 0815544990
Mail: claainapoli@claaicampania.it