Il DM 37/08, che ha sostituito la vecchia legge 46/90, ha modificato le procedure per la consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti.
Sono stati individuati come soggetti ai quali consegnare tale documentazione gli SPORTELLI UNICI PER L’EDILIZIA presso i Comuni che provvederanno al successivo inoltro alla Camera di Commercio che a sua volta, avrà il compito del controllo con i dati risultanti dal Registro Imprese.
Nel caso di impianti relativi ad edifici già in possesso del certificato di agibilità l’installatore deve consegnare al cliente due copie della dichiarazione (una resta ai suoi atti e l’altra viene inviata all’ente fornitore di acqua/elettricità/gas entro 30 giorni dall’allaccio, completa di allegati) ed entro 30 giorni dalla fine dei lavori due copie, di cui una completa di allegati, al Comune che a sua volta ne trasmetterà una senza allegati alla Camera di Commercio.
Nel caso di impianti relativi ad edifici senza certificati di agibilità l’installatore deve consegnare al cliente quattro copie della dichiarazione che ne tratterà una per i suoi atti, due le invierà al Comune per l’agibilità e per l’inoltro alla CCIAA ed una all’ente fornitore.