Riportiamo, in sintesi, le novità introdotte dal Decreto Legge sulle liberalizzazioni che interessano l’artigianato e le piccole imprese.
Comunicazione unica per la nascita di una nuova impresa
Si facilita molto la nascita di una nuova impresa. Si presenta al Registro delle Imprese, di norma per via telematica, la “comunicazione unica” che vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. Il Registro delle Imprese rilascia, in tempo reale, la ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale e comunica alle autorità competenti l’avvenuta presentazione della comunicazione. Le autorità competenti comunicano all’interessato e al Registro delle Imprese il codice fiscale, la partita IVA ed entro i sette giorni successivi gli ulteriori dati definitivi. La nuova procedura si applica anche per le modifiche e per le cessazioni di impresa.
Acconciatori e centri estetici
Per iniziare l’attività di acconciatore e di estetista basta presentare, al comune competente, la “sola dichiarazione di inizio di attività”. Pertanto, decadranno l’obbligo di licenza, l’obbligo di rispettare la distanza minima tra due esercizi che svolgono attività analoga e l’obbligo del rispetto della chiusura infrasettimanale. Restano in vigore il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.
Imprese di pulizia e facchinaggio
Per aprire un’impresa di pulizia e facchinaggio è sufficiente presentare alla Camera di Commercio la “sola dichiarazione di inizio di attività”. Non occorrono particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza mentre sono necessari, ove richiesti, i requisiti di onorabilità e capacità economica finanziaria. Resta salva la normativa vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Le attività sopradette possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa attuale in materia di tutela del lavoro, della salute e dello smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
Guide turistiche ed accompagnatori
Le attività di guide ed accompagnatori turistici non possono essere “subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a ai requisiti di residenza, fermo restando il possesso di requisiti di qualificazione professionale” previsti dalle leggi regionali. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia o titolo equipollente non sono tenuti a svolgere esame abilitante per l’esercizio di attività, fermo restando il possesso dei requisiti di conoscenze linguistiche.
Autoscuole
L’attività di autoscuola è soggetta alla presentazione, all’amministrazione provinciale competente, della “sola dichiarazione di inizio di attività”. Resta obbligatorio il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico organizzativo attualmente in vigore.
Per le attività di acconciatori ed estetica, imprese di pulizia e facchinaggio, guide turistiche ed accompagnatori ed autoscuole, entro tre mesi, le regioni , le province ed i comuni devono adeguare le norme ed i regolamenti.
Benzinai
L’installazione e l’attività di impianto di distribuzione dei carburanti non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o parametri numerici prestabiliti.
Il provvedimento, inoltre, stabilisce che non possono essere poste “limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area di vendita prodotti e servizi complementari e accessori rispetto a quella originale o principale” e tale “principio si applica anche alla distribuzione carburati”. Insomma, i benzinai possono vendere anche prodotti diversi dai carburanti (cosiddetti non oil) e gli altri esercizi possono vendere carburanti.
Entro sei mesi le regioni e gli enti locali adegueranno le proprie disposizioni legislative e regolamentari.










