Il ministero dell’Industria con decreto 359/01 ha fissato le norme relative alla disciplina del diritto camerale in vigore dal 2001.
Innanzitutto sono tenute al pagamento tutte le imprese iscritte o annotate nel registro delle Imprese e l’importo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
Nel caso di trasferimento in altra provincia il diritto spetta solo alla Camera dove l’impresa era iscritta al 1° gennaio.
Sono esonerate dal pagamento: 1) le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno precedente; 2) le imprese individuali che hanno cessato l’attività e le società che hanno approvato il bilancio di liquidazione nell’anno precedente, purché presentino domanda di cancellazione dal registro entro il 20 gennaio successivo; 3) le Cooperative sciolte con provvedimento governativo nell’anno precedente.
Il decreto ha anche cambiato le regole per le società in stato di liquidazione e per quelle che hanno denunciato la cessazione dell’attività economica, ma non la cancellazione dal Registro Imprese nel senso che entrambe sono tenute al versamento del diritto.
dal Notiziario CLAAI – Novembre 2001