E’ stata finalmente riconosciuta la qualificazione già acquisita dagli installatori. Si tratta di un grande risultato raggiunto grazie al pressing delle associazioni di categoria, tra cui la Claai, che sana un’evidente ingiustizia che avrebbe colpito migliaia di lavoratori che si occupano di installazione di pannelli fotovoltaici o solari, a biomasse, solari termici, pompe di calore e geotermici. Il decreto legge in materia di efficienza energetica varato il 31 maggio dal Consiglio dei Ministri, infatti,
oltre agli interventi sull’ecobonus consente agli installatori di impianti nel settore delle energie rinnovabili di continuare ad operare.
Infatti il suddetto Decreto Legge all’art. 17 testualmente recita: “La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d)dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.”
Le modifiche apportate consentono la qualificazione automatica, oltre che ai Responsabili Tecnici in attività abilitatisi ai sensi delle lettere a), b) e c) dell’art. 4, comma 1 del DM 37/08, anche dei Responsabili Tecnici lett. d), ovvero quei Responsabili Tecnici che, non in possesso di titolo di studio, si sono abilitati grazie alla loro esperienza professionale
Si tratta della risposta ad un vuoto normativo che si era venuto a creare nel momento in cui l’Italia ha recepito, evidentemente in modo sbagliato, le indicazioni comunitarie nell’ambito delle Fer (Fonti ad energia rinnovabile).
Infatti, mentre per alcune categorie di impiantisti sarebbe stato possibile andare avanti, ci sarebbe stata solo una categoria in particolare, che rappresenta una grande fetta del mercato, che non avrebbe avuto più la possibilità di sanare la propria situazione.
Si corona così con successo l’intensa attività compiuta in questi mesi per evitare che circa 80.000 imprese, la cui unica colpa era quella di avere Responsabili Tecnici abilitati ai sensi della lett. d), venissero escluse dal mercato dell’installazione di impianti ad energia rinnovabile.
Consiglio di Stato: Durc non limitato a singola gara
Partecipare alle gare di appalto diventa più semplice. Viene chiarito in via definitiva dall’ordinanza del Consiglio di Stato, n. 1465 depositata il 23 aprile, la quale stabilisce che il Durc – Documento che accerta la Regolarità Contributiva delle imprese – non deve necessariamente riferirsi alla specifica gara e, all’interno dei tre mesi di validità, non occorre richiederlo per partecipare a più gare.
Nella suddetta ordinanza si legge che non vi sono norme primarie che prescrivano, per la partecipazione alle gare d’appalto, il Durc debba riferirsi alla specifica gara. Pertanto, non possono essere prese in considerazione le disposizioni di rango inferiore che contrastano con l’orientamento delle fonti primarie. Inoltre, l’emissione di nuovi Durc in presenza di uno ancora valido entrerebbe in opposizione con il principio di semplificazione dell’azione amministrativa
In passato la questione era stata affrontata con la circolare INAIL del 5 febbraio 2008, n. 7, la circolare INPS del 17 novembre 2010 e la circolare del 8 ottobre 2010, n. 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che viceversa avevano precisato che il Durc dovesse richiedersi per ogni contratto pubblico e per ogni singola fase del procedimento.