Dal primo gennaio le aziende che interrompono un contratto di lavoro a tempo indeterminato con causali che danno diritto al lavoratore di accedere all’Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego) devono versare all’Inps il 41% del massimale mensile di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni.
La contribuzione da versare nel 2013 (l’importo varia di anno in anno secondo gli aggiornamenti Istat) è pari a € 483,80 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale fino a un massimo di 36 mesi. L’obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es.: licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, contributo da pagare entro la denuncia riferita a giugno 2013, con termine di versamento e di trasmissione al 16 e al 31 luglio 2013).
Per i licenziamenti effettuati tra gennaio e marzo 2013, il versamento del contributo potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 giugno 2013.
– il contributo è dovuto intero anche per i rapporti partime;
– per i rapporti di lavoro inferiori a 12 mesi il contributo si riduce in proporzione
al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro;
– nell’anzianità aziendale si calcolano tutti i periodi di lavoro a tempo
indeterminato e quelli a tempo determinato se vi è stata trasformazione a tempo
indeterminato senza soluzione di continuità o se è stato restituito il contributo
dell’1,40% per la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato.
Il contributo è dovuto anche per i rapporti di apprendistato cessati per cause diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore.
Le somme dovute hanno valenza “contributiva”, pertanto il loro versamento è soggetto alle sanzioni previste in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.
Sono escluse da questo obbligo le cessazioni derivanti da:
– dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il
periodo tutelato di maternità);
– risoluzioni consensuali, ma non se derivanti da procedura di conciliazione
presso la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) o da trasferimento ad altra sede
distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente
raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
– decesso del lavoratore.
PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONI LE IMPRESE INTERESSATE POSSONO RIVOLGERSI ALLA CLAAI – Ufficio Consulenza del Lavoro – Piazza Garibaldi, 49 – Tel. 081-5544990.