A seguito dell’aumento dei contributi previdenziali
ESTESA AGLI APPRENDISTI “L’INDENNITA’ GIORNALIERA DI MALATTIA”
Modificato di conseguenza l’art. 27 del Contratto nazionale degli Edili e Affini
Dal 1° gennaio 2007 sono aumentati i contributi previdenziali che i datori di lavoro debbono versare per i lavoratori apprendisti. Per effetto del suddetto maggior onere a carico delle imprese, è prevista la contestuale estensione agli apprendisti delle disposizioni in materia di “indennità giornaliera di malattia” a carico dell’INPS.
Per ottemperare a quanto disposto le organizzazioni nazionali di categoria dell’artigianato e dei lavoratori, hanno modificato come segue il comma 5 dell’art. 27 del vigente C.C.N.L. relativo al settore Edile e Affini:
“Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio e all’apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’indennità territoriale di settore, dall’elemento economico territoriale di settore, dall’indennità di contingenza per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia”.
Gli artigiani interessati sono invitati a contattare l’ufficio sindacale della CLAAI per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento.