Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 40/2013, d’intesa con gli Istituti previdenziali, ha fornito prime indicazioni in riferimento alla possibilità di rilasciare il DURC
– Documento Unico di Regolarità Contributiva – in presenza di crediti certificati vantati dalla Pubblica Amministrazione e di debiti contributivi.
Infatti, la circolare testualmente recita: “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
In tal modo si intende superare gli ostacoli che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da (v. Ministero del Lavoro circ. n. 12/2012), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica. A tal proposito è precisato inoltre che tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva.