Antiriciclaggio: nuove (e gravose….) disposizioni
Il Decreto n. 143 del 3 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia ed il susseguente Regolamento dell’Ufficio Italiano Cambi del 24 febbraio 2006 hanno introdotto nuovi e sempre più impegnativi obblighi che ricadono anche su soggetti che non sono intermediari finanziari
Con il termine “antiriciclaggio” s’intende il sistema di norme emanate al fine di prevenire e contrastare l’utilizzo di denaro di provenienza illecita nelle normali attività economiche e introdotte inizialmente con il Decreto Legge 3 maggio 1991 n. 143 convertito in Legge 5 luglio 1991 n. 197….
Con il comma 1 dell’art. 2 del decreto n. 143, gli obblighi in materia di antiriciclaggio vengono estesi ai soggetti che svolgono le seguenti attività artigiane:
– fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione,
di oggetti preziosi;
– fabbricazione di oggetti preziosi;
L’applicazione degli adempimenti previsti è stata resa obbligatoria dal 22 giugno 2006.
I NUOVI OBBLIGHI
Identificazione dei clienti – I soggetti coinvolti nella normativa antiriciclaggio sono obbligati all’identificazione dei clienti per le operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualunque tipo (contanti, assegni, vaglia, bonifici, ordini di addebito collegati all’uso di carte di credito di pagamento….) superiori a 12.500 euro, anche con riguardo alle cosiddette “operazioni frazionate” e quindi anche se parte di un’operazione unitaria.
I soggetti interessati devono quindi provvedere all’identificazione del cliente, anche attraverso il personale incaricato, volta per volta, all’atto dell’operazione, in presenza del cliente che deve indicare, sotto la propria responsabilità e per iscritto, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione.
Qualora cliente sia una società o un ente, o il cliente operi per conto di una società o di un ente, va verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisite le informazioni necessarie per individuare gli amministratori e i proprietari effettivi di tale società o ente.
Tenuta di un apposito archivio
Per i soggetti che svolgono attività di fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi e di fabbricazione di oggetti preziosi è obbligatorio istituire un archivio, in pratica un registro non vidimato, dedicato alla raccolta e alla conservazione delle informazioni acquisite.
Gli obblighi di identificazione e di registrazione possono essere assolti integrando i dati riportati sui registri in uso ai sensi del testo unico delle leggi di PS approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773.
Devono essere inseriti, entro 30 giorni dall’identificazione del cliente, i seguenti dati:
– i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale questo opera;
– la data dell’operazione;
– l’importo dell’operazione evidenziando la parte pagata in contanti;
– la tipologia di operazione;
– il mezzo di pagamento utilizzato.
I dati e le informazioni di cui sopra devono essere conservati per la durata di 10 anni
Le operazioni sospette
I soggetti interessati sono tenuti anche all’obbligo di segnalazione all’Ufficio italiano Cambi delle cosiddette “operazioni sospette” cioè quelle che inducono a ritenere (in base agli elementi disponibili ed alle proprie valutazioni) che il denaro ed/od i beni che formano l’oggetto dell’operazione possano provenire da delitti previsti dal codice penale art. 648 bis ter – riciclaggio ed art. 648 ter – impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita del codice penale.
La rilevazione delle operazioni sospette si basa:
– sulla capacità economica e sull’attività svolta dal soggetto cui è riferita;
– su “elementi a disposizione” del segnalante.
Modalità di segnalazione
La segnalazione deve essere effettuata indicando i dati del segnalante, i dati del soggetto segnalato, le informazioni sull’operazione oggetto della segnalazione, i motivi del sospetto.
La segnalazione deve essere trasmessa, in formato cartaceo, a: Ufficio Italiano Cambi – Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamento e Servizi – Via delle Quattro Fontane n. 123 – 00184 Roma, con indicazione accanto all’indirizzo del codice OPAR94 (come precisato dal comunicato dell’Ufficio Italiano Cambi del 21 aprile 2006).
Sanzioni
Questa norma deve essere tenuta in grande considerazione, perché il mancato adempimento degli obblighi può arrivare, anche, ad essere sanzionato penalmente.
Le principali disposizioni sanzionatorie sono le seguenti:
– violazione degli obblighi di identificazione e registrazione: multa da 2.582 a 12.911 euro;
– omessa istituzione dell’archivio antiriciclaggio: arresto da 6 a 12 mesi e ammenda da 5.164 a 25.822 euro;
– omessa segnalazione delle “operazioni sospette”: sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 50% del valore dell’operazione, salvo che il fatto costituisca reato;
– mancato rispetto del provvedimento di sospensione delle “operazioni sospette”: sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro;
– violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Ufficio Italiano Cambi: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro.
…… E LA LEGGE SULLA “PRIVACY”?
Purtroppo non essendo stata abrogata, continua ad essere un riferimento operativo. Per questo motivo agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalle norme “antiriciclaggio” si applicano le norme in materia di “privacy”. I soggetti interessati, al momento della identificazione, devono rilasciare ai clienti l’informativa prevista per assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 13 della Legge sulla “privacy”, in quanto tale identificazione, e la successiva conservazione e registrazione, costituisce una forma di trattamento dei dati.
Infine, per la tenuta dell’archivio sopra citato, formato e gestito tramite strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i soggetti interessati sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 della Legge sulla “privacy”.