Modifiche e proroghe alla delibera AEEG 40/04
L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha emanato una nuova deliberazione (192/05) che, nel correggere parzialmente la 40/04, si prefigge l’obiettivo di superare le molteplici difficoltà incontra dagli installatori nella attivazione dei nuovi impianti a gas.
Le principali modifiche che avranno ricadute dirette sulle imprese sono:
● Fino al 30 settembre 2006 il distributore può attivare utenze di impianti nuovi a
condizione che gli siano pervenuti almeno l’allegato A o B a firma dell’utente ed il rispettivo allegato C o D firmato dall’installatore. Entro 180 giorni dall’attivazione della fornitura il cliente dovrà inviare al distributore la dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati obbligatori (schema di impianto e relazione dei materiali).
Il distributore sottopone tutta la documentazione ad accertamento e, in caso di esito positivo, non sospende la fornitura di gas; viceversa la sospende ed invia una comunicazione al cliente con le motivazioni dell’esito unitamente alla necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura.
La fornitura è comunque sospesa nel caso in cui il distributore non riceva la documentazione entro 200 giorni dall’attivazione.
● Nel caso di nuovi fabbricati e laddove il proprietario dell’immobile non sia in
grado di fornire la dichiarazione di conformità (l’impresa è cessata o irreperibile) sarà sufficiente (questo fino al 30 settembre 2006) rivolgersi ad un installatore qualificato, il quale potrà rilasciare una dichiarazione attestante che l’impianto rispetta “criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità”, e che quindi è idoneo a ricevere la fornitura di gas in sicurezza (questa dichiarazione dovrà essere consegnata entro 30 giorni).
● Per i distributori che entro il 31 dicembre 2003 servivano fino a 5000 utenti
finali è possibile l’attivazione delle forniture ricevendo ancora l’allegato E (fino al 31 marzo 2007).
● Il distributore, nel caso di accertamento negativo o di mancato invio della
documentazione entro i termini è tenuto a comunicare alla CCIAA gli estremi dell’installatore interessato.
● Il distributore, all’atto della richiesta di attivazione della fornitura, consegna la
modulistica tramite sportello (se esistente) oppure entro 2 giorni lavorativi mediante fax, posta elettronica o posta prioritaria.