La X^ Commissione Industria del Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge che disciplina l’attività professionale di tintolavanderia.
Vengono così individuati i requisiti necessari per esercitare tale attività attraverso la frequenza a corsi di formazione che saranno istituiti dalle Regioni.
L’attività professionale di tintolavanderia viene definita come quella che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Il responsabile tecnico deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico – professionale di almeno 1200 ore complessive in un periodo di due anni;
b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività integrato da un periodo di inserimento di almeno un anno presso una ditta del settore;
c) diploma di maturità tecnica o professionale in materia inerente l’attività;
d) periodo di inserimento presso una ditta del settore come segue:
– un anno oltre all’apprendistato
– due anni come titolare, socio o collaboratore familiare
– tre anni di attività lavorativa subordinata
Presso gli uffici della CLAAI è disponibile il testo integrale della legge.