di GIANLUCA STANZIONE
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n° 12123/2002 torna ad occuparsi della complessa problematica, sempre attuale, relativa ai rapporti fra reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato (art. 18 L. 300/70) e ius variandi del datore di lavoro ex art. 2103 c.c.
La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del trasferimento successivo alla reintegra del dipendente licenziato, ha ribadito il suo orientamento in base al quale il provvedimento giudiziale di reintegrazione del lavoratore esige che quest’ultimo, in ogni caso, venga ricollocato nel posto anteriormente ricoperto, salva la facoltà di un successivo provvedimento datoriale di trasferimento ad altra sede nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 2103 c.c.
Pertanto, nell’ipotesi in cui vi sia stata, nelle more del giudizio, la sostituzione del lavoratore illegittimamente licenziato, con altro dipendente o nel caso di avvenuta soppressione del posto precedentemente occupato, il dipendente deve, nel primo caso essere ricollocato nelle sue originarie mansioni mentre, nel secondo caso, può essere adibito a mansioni equivalenti, sempre nella medesima sede di lavoro.
Solo successivamente potrà essere disposto il trasferimento e solo se siano provate dal datore di lavoro le esigenze tecnico-organizzative che costituiscono presupposto di legittimità del trasferimento ad altra unità produttiva. Poiché nessuna norma legislativa, in presenza dei presupposti di cui all’art. 2103 c.c., vieta al datore di effettuare il trasferimento anche il giorno successivo alla reintegrazione nel posto di lavoro, l’orientamento della Cassazione che vieta il trasferimento contestuale alla reintegra si basa su una lettura puramente formale dell’istituto disciplinato dall’art. 18 L. 300/70.
dal Notiziario CLAAI -Febbario 2003










