Modalità di stoccaggio e di tenuta dei registri, gestione di rifiuti speciali e pericolosi
Allo scopo di evitare che le nostre imprese possano incappare in errori formali e strutturali, ci è sembrato opportuno riassumere in questo servizio i principali obblighi che competono alle aziende che producono rifiuti di lavorazione.
Innanzitutto ricordiamo che sul registro di carico/scarico vanno annotati i rifiuti entro dieci giorni dal loro prodursi e, negli stessi tempi, deve essere rilevato anche lo smaltimento effettuato (per il quale è indispensabile conoscere il peso a destinazione richiedendolo al proprio smaltitore).
Tenendo presente comunque che i rifiuti devono essere smaltiti almeno una volta all’anno, per quelli che prevedono maggior frequenza è possibile farlo:
– bimestralmente o trimestralmente (a seconda che i rifiuti siano pericolosi o no)
– al raggiungimento dei 10 o 20 metri cubi (a seconda che i rifiuti siano pericolosi o
no).
– STOCCAGGIO RIFIUTI
Chi detiene oli esausti in quantitativo oltre ai 500 litri, deve munirsi di cisterna con bacino di contenimento (in alternativa occorre smaltire prima che si raggiunga la quantità limite).
I rifiuti devono essere conservati in contenitori integri e coperti per impedirne la dispersione e l’accumulo di pioggia, sistemati all’interno degli stabili o in luoghi difficilmente accessibili agli estranei ecc….
I rifiuti liquidi, in particolare, vanno posizionati su basamenti impermeabili per evitare la contaminazione del terreno in caso di rottura del contenitore, o in appositi bacini di contenimento.
– FORMULARIO
Al momento dello smaltimento deve essere compilato in ogni sua parte il formulario di identificazione dei rifiuti (vidimato dall’Ufficio del Registro), che vale come documento di trasporto; lo spazio dedicato a “numero del registro” va lasciato in bianco, per poi riportarvi il numero di registrazione corrispondente, che va fatto entro una settimana.
La quarta copia del formulario di identificazione deve ritornare al mittente, con timbro di accettazione del destinatario, entro 90 giorni; se non accade, il mittente è tenuto a segnalarlo alla Provincia di competenza.
– REGISTRO DI SCARICO
In base all’art. 190 del vigente D.Lgs. 152/06, i registri di carico e scarico rifiuti devono essere “numerati, vidimati e gestiti secondo le modalità previste dalla normativa sui registri IVA”. Poiché i registri IVA non devono essere vidimati è chiaro che la formulazione è ambigua.
– RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
Chi produce rifiuti speciali deve compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti; solo le imprese che producono rifiuti pericolosi sono tenute alla presentazione del MUD entro il 30 aprile di ogni anno.
Ricordiamo che sono da considerarsi rifiuti speciali anche: paraurti, rottami misti, filtri olio e barattoli vuoti di olio e vernice, pallets e imballaggi ingombranti in genere. In proposito occorre attribuire appropriati codici CER, come ad esempio: 160117 per metalli ferrosi, 166119 per plastica (paraurti), 160122 per componenti non specificate (rottami misti)….
– GESTORI DI RIFIUTI
Le imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti prodotti in proprio devono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali in un’apposita sezione dedicata; le stesse imprese saranno poi tenute alla presentazione della denuncia annuale MUD in quanto “trasportatori” di rifiuti.
Si ricorda infine a tutti i gestori di rifiuti (trasporto, recupero) che è necessario:
– mantenere sui mezzi autorizzati al trasporto copia autentica del provvedimento di iscrizione dell’Albo o copia autentica della perizia giurata fino all’arrivo del provvedimento;
– comunicare entro 30 giorni all’Albo Smaltimento le variazioni di assetto sociale o indirizzo;
– iscrivere all’Albo ogni automezzo nuovo prima di cominciare ad utilizzarlo;
– rispettare i limiti indicati sulle autorizzazioni come quantitativo massimo di rifiuti
stoccabili.
Per ogni ulteriore chiarimento gli uffici della CLAAI sono a disposizione degli associati dal lunedì al venerdì negli orari di ufficio.