di VECCHIONE SALVATORE
Con l’emanazione del D.P.R. 462/01 pubblicato sulla G.U. n. 6/02, è stata fortemente modificata la procedura di collaudo e verifica degli impianti elettrici; la nuova normativa si ispira al principio del “nuovo approccio”, con il quale la Comunità Europea cerca di delegare il maggior numero di verifiche tecniche, riducendo così fortemente l’impegno organizzativo dello Stato.
Rispetto alle procedure precedenti, la prima modifica introdotta riguarda la messa in esercizio ed omologazione degli impianti (ex collaudo) che viene realizzata con il rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell’installatore, la quale, entro i successivi trenta giorni, deve essere inviata, a cura del datore di lavoro, all’Ispesl e all’Asl o all’Arpa territorialmente competente. Solo per gli impianti collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione è prevista una “omologazione” dell’impianto (prima verifica di conformità) da parte delle Asl e dell’arpa competente.
Successivamente alla omologazione, il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di fare eseguire “verifiche periodiche”, rivolgendosi all’Asl o ad un organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive. Con queste nuove verifiche periodiche il legislatore ha così previsto una serie di controlli eseguiti in pratica tramite misure sugli impianti stessi, allo scopo di verificare che la parte d’impianto che è predisposta alla sicurezza dello stesso e dei suoi utilizzatori, sia efficiente.
Per gli impianti di messa a terra e per quelli di protezione dalle scariche atmosferiche, la periodicità di visita è stabilita in 5 anni, mentre per gli impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio la periodicità è biennale.
Il D.P.R. 462/2001 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti.
Di fronte ad un controllo dell’autorità di pubblica vigilanza (Asl, Ispesl, Nas, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.), il datore di lavoro deve esibire il verbale della verifica periodica o quanto meno il contratto di richiesta della verifica stessa. Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono:
– responsabilità civili e penali, se avviene un infortunio sull’impianto;
– sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza.
Le verifiche degli impianti di cui sopra, previste dal D.P.R. 46/2001, possono essere effettuate soltanto da un organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive o, in alternativa, dall’Asl. Non sono valide, a tal fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
In Campania per le verifiche periodiche ci si può rivolgere, tra l’altro, all’organismo di ispezione SIDELMED S.p.A. che, con decreto del Ministero delle attività produttive del 07/10/2003, ha ottenuto l’abilitazione ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi del D.P.R. 46/2001. Detto organismo ha stipulato, inoltre, una convenzione con la Claai con la quale a tutti i soci viene applicato uno sconto sul tariffario ordinario praticato dalla SIDELMED S.p.A.
Per informazioni si possono contattare gli uffici della Claai in Piazza Garibaldi, 49 – Napoli – Tel. 081/5544990.
Novità legislative sulle verifiche degli impianti
(DPR 462/2001)
· Impianto realizzato dopo il 12/03/90, regolarmente denunciato al momento della messa in servizio e mai verificato: il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio se è in possesso della dichiarazione di conformità; in tal caso deve richiedere la verifica se sono trascorsi almeno due/cinque anni dalla data della denuncia.
· Impianto realizzato prima del 12/03/90, regolarmente denunciato al momento della messa in servizio e mai verificato: il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio se è in possesso della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuto adeguamento dell’impianto (DPR 392/94); in tal caso deve richiedere la verifica se sono trascorsi almeno due/cinque anni dalla data della denuncia.
· Impianto già verificato in passato dall’Ispesl e/o dall’Asl: il datore di lavoro deve richiedere la verifica se sono trascorsi almeno due/cinque anni dalla data dell’ultima verifica.
· Impianto realizzato dopo il 12/03/90, mai denunciato, provvisto di dichiarazione di conformità: il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio a condizione che invii la dichiarazione di conformità , come previsto dall’art. 2, e provveda a far eseguire la verifica se sono trascorsi almeno due/cinque anni dalla data della dichiarazione di conformità.
· Impianto realizzato prima del 12/03/90, mai denunciato: il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio a condizione che invii la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuto adeguamento dell’impianto (DPR 392/94), e provveda a far eseguire la verifica.
· Impianto mai denunciato e senza dichiarazione di conformità: a cura del datore di lavoro la situazione deve essere ricondotta ad uno dei casi suindicati.