Con decreto 2 maggio 2005 il Dipartimento dei Trasporti ha stabilito le procedure di designazione e di autorizzazione delle officine per il montaggio dei limitatori di velocità.
Queste prevedono che il titolare della omologazione dei limitatori di velocità fa sottoscrivere al titolare dell’officina (esclusivamente meccanici – motoristi o elettrauto) un disciplinare nel quale sono precisati gli impegni ai quali il rapporto è subordinato ed in particolare:
a) installare i limitatori di velocità e apporvi i sigilli;
b) impiegare esclusivamente personale appositamente addestrato dal titolare
dell’omologazione;
c) disporre di armadi di sicurezza per riporvi sigilli, timbri e modulari;
d) comunicare al titolare dell’omologazione ogni variazione della struttura
organizzativa dell’officina afferenti il disciplinare;
e) consentire in qualunque momento le ispezioni dei funzionari dell’ufficio
motorizzazione civile.
L’addestramento del personale delle officine è a cura del titolare dell’omologazione che ne rilascia attestato.
Sottoscritto il disciplinare il titolare dell’omologazione provvede a formulare domanda per il riconoscimento dell’officina che viene rilasciato, verificata la regolarità della domanda dall’ufficio motorizzazione civile.