E’ stato sottoscritto l’accordo riguardante gli incrementi retributivi da valersi per i dipendenti delle imprese artigiane operanti nei settori delle pulitintolavanderie Di seguito ne riportiamo il testo e le relative nuove tabelle retributive
VERBALE DI ACCORDO
Addì 6 settembre 2004, le Organizzazioni Artigiane Sindacato Imprese Artigiane di Tintolavanderie (SATLA-CNA), Associazione Nazionale Imprenditori Lavanderie (ANIL-CONFARTIGIANATO), CASARTIGIANI e CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL,
– visto l’Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lettera A), che per i CCNL scaduti e sospesi al 31/03/2002 o al 30/06/2002 relativamente alla parte economica venga completata la copertura contrattuale fino al 31-12-2004,
– considerato che, per effetto dell’accordo 21 gennaio 2003 le retribuzioni del CCNL per i lavoratori delle imprese artigiane del settore pulitintolavanderie, scaduto in data 31/12/2000, sono state adeguate fino al 31 marzo 2002;
tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli e settori, a partire dal 1° settembre 2004 e dal 1 ° gennaio 2005.
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.
Così come previsto dall’accordo interconfederale 17/3/2004, a partire dal 1° settembre 2004 cessa di essere corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale.
Ad integrale copertura del periodo dal 01/04/2002 al 31/08/2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 382 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della erogazione della prima rata di una tantum, prevista con le retribuzioni del mese di novembre 2004 (ovvero della seconda tranche nel caso in cui non siano state definite le modalità di raccolta entro il mese di novembre 2004), una quota dell’importo “una tantum” pari a Euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore.
L’importo una tantum di cui sopra verrà così erogato:
€ 277,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004,
€ 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito;
€ 100,00 corrisposti con la retribuzione del mese di giugno 2005.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di una tantum Euro 270,00 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, come segue:
€ 205,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004;
€ 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito;
€ 60,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2005.
Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 1 aprile 2002 – 31 agosto 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati pari ad Euro 190,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l’importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro140,00. La detrazione dell’IVC, nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum.
ANIL – CONFARTIGIANATO FEMCA – CISL
SATLA-CNA FILTEA – CGIL
CASARTIGIANI UILTA – UIL
CLAAI
CCNL Pulitintolavanderie
Incrementi salariali
Livello |
Incremento Totale |
Prima Tranche 1/9/2004 |
Seconda Tranche 1/1/2005 |
6°S |
91,49 |
52,15 |
39,34 |
6° |
86,40 |
49,25 |
37,15 |
5° |
78,61 |
44,81 |
33,80 |
4° |
72,57 |
41,36 |
31,21 |
3° |
69,60 |
39,67 |
29,93 |
2° |
66,70 |
38,02 |
28,68 |
1° |
63,10 |
35,97 |
27,13 |
Nuovi Minimi in vigore dal 1 settembre 2004
Livello |
Paga Base In vigore |
Incrementi
|
Totale |
6°S |
772,11 |
52,15 |
824,26 |
6° |
700,92 |
49,25 |
750,17 |
5° |
598,18 |
44,81 |
642,99 |
4° |
518,16 |
41,36 |
559,52 |
3° |
477,40 |
39,67 |
517,07 |
2° |
438,24 |
38,02 |
476,26 |
1° |
389,11 |
35,97 |
425,08 |
Retribuzione in vigore dal 1 settembre 2004
Livello |
Paga base |
Ex contingenza |
E. D. R. |
Totale |
6°S |
824,26 |
525,64 |
10,33 |
1360,23 |
6° |
750,17 |
524,15 |
10,33 |
1284,65 |
5° |
642,99 |
515,46 |
10,33 |
1168,78 |
4° |
559,52 |
509,10 |
10,33 |
1078,95 |
3° |
517,07 |
507,38 |
10,33 |
1034,78 |
2° |
476,26 |
505,17 |
10,33 |
991,76 |
1° |
425,08 |
502,79 |
10,33 |
938,20 |
Nuovi Minimi in vigore dal 1 gennaio 2005
Livello |
Paga Base In vigore |
Incrementi
|
Totale |
6°S |
824,26 |
39,34 |
863,60 |
6° |
750,17 |
37,15 |
787,32 |
5° |
642,99 |
33.80 |
676,79 |
4° |
559,52 |
31,21 |
590,73 |
3° |
517,07 |
29.93 |
547,00 |
2° |
476,26 |
28,68 |
504,94 |
1° |
425,08 |
27,13 |
452,21 |
Retribuzione in vigore dal 1 gennaio 2005
Livello |
Paga base |
Ex contingenza |
E. D. R. |
Totale |
6°S |
863,60 |
525,64 |
10,33 |
1399,57 |
6° |
787,32 |
524,15 |
10,33 |
1321,80 |
5° |
676,79 |
515,46 |
10,33 |
1202,58 |
4° |
590,73 |
509,10 |
10,33 |
1110,16 |
3° |
547,00 |
507,38 |
10,33 |
1064,71 |
2° |
504,94 |
505,17 |
10,33 |
1020,44 |
1° |
452,21 |
502,79 |
10,33 |
965,33 |
VERBALE DI ACCORDO
In data 30 giugno 2004 le Confederazioni artigiane Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl e Uil, considerato che l’accordo interconfederale 17 marzo 2004, prevede che le parti firmatarie si impegnino con idonee iniziative al fine di agevolare lo sviluppo della previdenza complementare nell’artigianato;
preso atto che la Covip ha sollecitato le parti istitutive di Artifond a formulare entro il 30 giugno 2004 il programma delle iniziative che si intendono adottare per la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo, e, conseguentemente, un adeguato piano finanziario;
visto che, ai sensi del richiamato accordo interconfederale è in corso di rinnovo la parte economica dei ccnl scaduti, al fine di completare la copertura contrattuale fino al 31/12/2004;
le parti hanno individuato una procedura di raccolta della quota una tantum a carico delle imprese per l’adesione ai fondi, che si esplica nell’ambito dei costi dei rinnovi contrattuali di cui sopra, così articolata:
1) 1) l’importo di una tantum, autonomamente determinato dalle categorie interessate nell’ambito dei negoziati per il rinnovo della parte economica dei ccnl, potrà prevedere un importo a titolo di versamento della quota a carico dell’impresa ai sensi del punto 17, comma 3, dell’ accordo interconfederale 11/2/1999.
Per i negoziati di rinnovo già conclusi, le categorie interessate potranno incontrarsi al fine di valutare le modalità di applicazione del presente accordo;
2) 2) Il suddetto importo, pari a 5,00 euro, costituisce la quota di iscrizione “una tantum” a carico delle imprese, finalizzata alla copertura delle spese di costituzione e gestione dei fondi di previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Conseguentemente, con il versamento di cui sopra si intende assolto l’obbligo di versamento della quota di adesione già stabilita dall’accordo interconfederale 11/2/1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fondi di previdenza regionale ex accordo interconfederale 17/3/2004;
3) 3) Le imprese che non aderiscono al versamento di cui sopra sono comunque tenute al pagamento al lavoratore dell’intera una tantum ove stabilita in sede contrattuale e mantengono l’obbligo previsto dal punto 17, comma 3, dell’accordo interconfederale 11/2/1999;
4) 4) Le quote di cui sopra saranno versate su appositi C/C suddivisi per singole regioni al fine di garantire l’utilizzo delle risorse per il decollo dei Fondi costituiti ai sensi della lettera F) dall’accordo interconfederale 17/3/2004.
A tal fine le parti proporranno agli Organi dell’EBNA di assumere la titolarità dei suddetti C/C, le cui risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite.
Potranno essere concordate modalità di raccolta diverse per le regioni che si siano avvalse della facoltà prevista, dalla lettera F), punto b), dell’accordo 17/3/2004;
5) 5) Le parti sociali firmatarie del presente accordo si impegnano fin d’ora ad individuare gli strumenti e gli adempimenti che si rendessero necessari per il corretto utilizzo delle risorse per le finalità di cui sopra;
6) 6) La quota di cui sopra non è dovuta per i lavoratori per i quali sia già stata versata la quota di adesione al Fondo di cui al punto 1) del presente accordo.
7) 7) In attesa della effettiva disponibilità delle risorse derivanti da quanto sopra, le parti concordano sulla possibilità di proporre agli organismi del Fondo sostegno al reddito l’utilizzazione, a titolo di prestito, di risorse da parte del Fondo stesso.
8) 8) Con la sottoscrizione del presente verbale, è abrogato l’accordo stipulato tra le parti sociali nazionali in data 23 novembre 1999.
9) 9) I legali rappresentanti di Artifond sono autorizzati a richiedere alla COVIP il nulla osta per l’avviamento della fase elettorale del Fondo nel rispetto delle seguenti cadenze temporali:
– – entro il 15 febbraio 2005 si terranno le elezioni degli organi di Artifond;
– – entro il 15 marzo 2005 avverrà l’insediamento degli organi definitivi di Artifond;
– – entro il 31 marzo 2005 sarà presentata la richiesta di autorizzazione alla COVIP da parte del Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea di Artifond.
CONFARTIGIANATO IMPRESE CGIL
CNA CISL
CASARTIGIANI UIL
CLAAI