Negli ultimi giorni stanno arrivando a molte imprese lettere di sollecito da parte del CONAI, perché aderiscano al Consorzio e regolarizzino la propria posizione ai sensi dell’art 224 del DLGS 152/2006.
E’ bene specificare che le imprese obbligate ad iscriversi al Consorzio e a regolarizzare la propria posizione sono tutte quelle che, oltre a produrre ed importare imballaggi, li utilizzano e li commercializzano, sia vuoti che pieni.
La quota di adesione è una tantum di importo fisso di € 5,16 (per la stragrande maggioranza dei casi) più un eventuale importo variabile, solo se l’impresa supera i cinquecentomila euro di 500.000 ricavi complessivi.
Per informare più diffusamente le imprese pubblichiamo alcune utili notizie sul CONAI e sugli ogglighi dei produttori, importatori ed utilizzatori.
a) CONAI
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) nasce per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggi e per conseguire l’obiettivo di prevenire e ridurre al minimo il loro impatto ambientale, secondo il principio della “responsabilità condivisa: chi inquina paga”.
I soggetti che sono coinvolti nel ciclo di vita degli imballaggi sono i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi, pertanto, essi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
I Produttori sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.
Gli Utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.
I Produttori e gli Utilizzatori adempiono ai loro obblighi, partecipando al CONAI.
b) Soggetti obbligati
I soggetti obbligati a iscriversi a CONAI sono i produttori di imballaggi e gli utilizzatori di imballaggi.
c) Produttori di imballaggi chi effettua:
- la produzione o l’importazione di materie prime destinati a imballaggio;
- la produzione/trasformazione o l’importazione di semilavorati destinati a imballaggio;
- la produzione o l’importazione con successiva rivendita di imballaggi vuoti.
d) Utilizzatori di imballaggi chi:
- acquista imballaggi vuoti (in Italia o all’estero) per imballare i propri prodotti;
- importa merci imballate;
- acquista materie prime per produrre imballaggi destinati a contenere le merci da lui prodotte (autoproduttore);
- commercializza/distribuisce imballaggi pieni acquistati in Italia o all’estero;
- commercializza/distribuisce imballaggi vuoti acquistati in Italia (senza attività di produzione propria).
e) Soggetti esclusi
In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi, cioè chi pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettua alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.
f) Obblighi generali
Oltre all’adesione al CONAI sia per i produttori che per gli utilizzatori, i produttori, gli importatori di imballaggi vuoti o pieni sono tenuti al versamento dei contributi dovuti ed obbligati a presentare una dichiarazione periodica dei prodotti immessi sul mercato.
g) Applicazione ed esposizione del contributo CONAI in fattura
Il contributo è la forma di finanziamento dei costi di gestione del sistema CONAI:
- è fissato in Euro/ton + IVA, con importi diversi per ogni singolo materiale (procedura ordinaria);
- è fissato, in caso di importazioni di imballaggi pieni, anche in contributi forfetari sul peso degli
imballaggi, senza distinzione per materiale, oppure in aliquote da applicare sul valore delle
importazioni (procedure semplificate).
Poiché il contributo viene spesso rideterminato, è consigliabile consultare direttamente il sito internet del CONAI http://www.conai.org/ che riporta l’ammontare dei contributi sempre aggiornato. Il contributo si applica alla PRIMA CESSIONE, cioè al trasferimento dell’imballaggio finito tra l’ultimo produttore/importatore e il primo utilizzatore oppure tra un produttore/importatore di materia prima/semilavorati ad un autoproduttore.
Il contributo va esposto in fattura per riga separata (per produttori) oppure per referenza (per importatori di imballaggi pieni e utilizzatori) oppure apponendo la dicitura “contributo ambientale CONAI assolto” (per utilizzatori o importatori con procedura semplificata). Nel caso ci si avvalga di procedure forfetizzate o agevolate (es. procedura forfetizzata per etichette) vanno utilizzate le diciture appositamente definite da CONAI.
In questo modo il contributo ambientale viene trasferito dal produttore al primo utilizzatore e poi a catena ai successivi utilizzatori fino all’utente finale.
h) Invio della dichiarazione periodica a CONAI
È la modalità per dichiarare a CONAI il contributo applicato e sulla base della dichiarazione CONAI emetterà la fattura per il versamento del contributo al Consorzio.
La dichiarazione va inviata solo on-line a CONAI periodicamente. La periodicità dipende dall’importo del contributo riferito alla produzione/importazione dell’anno precedente.