GIURISPRUDENZA – Previdenza e accredito dei tributi
Errori di comunicazione gli enti sono responsabili
di GIANLUCA STANZIONE
Sono sempre più frequenti i casi in cui gli enti assicuratori forniscono ai propri assicurati indicazioni erronee – in eccesso e/o in difetto – del numero dei contributi versati ed accreditati, tali da indurre i lavoratori a recedere dal proprio rapporto di lavoro ed a presentare domanda di pensione senza averne maturato i requisiti.
Non mancano, in verità, anche le ipotesi in cui l’ente previdenziale ha illegittimamente ammesso alla contribuzione volontaria soggetti non in possesso di un numero di contributi obbligatori sufficienti per poter, in futuro, usufruire del diritto a pensione. Sul punto, la recentissima giurisprudenza sia di legittimità che di merito ha qualificato come contrattuale la responsabilità dell’istituto previdenziale per i danni cagionati da informazioni erronee fornite agli assicurati, assoggettandola, quindi, alla disciplina generale di cui all’art. 1218 c.c. e ss (Cass. Sez. lav. 08/04/2002 n. 5002).
Il presupposto normativo è da individuarsi nell’articolo 54 della legge 9 marzo 1989 n. 88, secondo cui è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale pensionistica .
Tale norma prevede, quindi, l’obbligo dell’istituto di informare l’assicurato circa la propria situazione previdenziale in caso di mancato accoglimento della domanda di pensione, in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza che gravano sull’ente previdenziale nell’esecuzione dell’obbligazione avente ad oggetto l’erogazione della pensione.
Ciò sia in ragione del notevole affidamento ingenerato nei privati da errate comunicazioni fornite da un ente pubblico dotato di mezzi e di uomini tali da evitare simili grossolani errori, sia in ragione dell’indubitabile prevalenza dell’obbligo imposto a carico dell’ente rispetto alla presunta negligenza dell’assicurato per non aver verificato la correttezza delle informazioni ricevute dall’Istituto previdenziale. Dalla natura contrattuale della responsabilità in esame deriva, inoltre, l’esonero del danneggiato dall’onere di provare la colpa dell’istituto del fatto dannoso e la conseguente non imputabilità dello stesso al proprio comportamento.
Tale indirizzo giurisprudenziale può, senz’altro, costituire un valido stimolo affinché gli enti previdenziali si facciano maggiormente carico della correttezza delle informazioni fornite agli assicurati, evitando così la corresponsione inutile di ingenti somme per i danni cagionati ai propri assicurati.
dal Notiziario CLAAI – Dicembre 2002