Con l’approvazione del decreto di esecuzione della legge 126/91 in materia di informazione del consumatore, è tornata di attualità, per tutti i settori merceologici, la tematica, vasta e complessa, delle indicazioni informative minime obbligatorie che devono essere fornite ai clienti, con particolare riguardo per il consumatore finale, all’atto della commercializzazione di un prodotto. Questa legge ha indotto l’obbligo, per tutti i prodotti commercializzati in Italia e destinati al consumatore finale, di essere corredati da informazioni relative:
– alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
– al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un
importatore stabilito nell’Unione Europea;
– all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno
all’uomo, alle cose o all’ambiente;
– ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti
per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
– alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso ove utili ai fini
di fruizione o sicurezza del prodotto.
In particolare con apposita Circolare il Ministero delle Attività produttive, ha dettato indicazioni specifiche per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno-arredo.
Infatti, risulta che spesso i prodotti in legno (mobili, porte, finestre, ecc.) vengono posti in vendita senza o con incomplete e/o inesatte indicazioni circa la loro reale composizione, pertanto il Ministero ha ritenuto opportuno rendere obbligatorie alcune prescrizioni circa la descrizione della tipologia e dei materiali impiegati per la struttura e per i rivestimenti, le istruzioni per la manutenzione, l’indicazione del nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore o dell’importatore e quant’altro possa essere di aiuto al consumatore finale per la riconoscibilità della qualità del prodotto acquistato. Per questo è fatto obbligo che i prodotti in legno per l’arredo ed i serramenti debbano essere sempre accompagnati da una “scheda identificativa” (“scheda prodotto”) predisposta dal produttore o dall’importatore, fornita al distributore e, da quest’ultimo, esposta e resa disponibile al potenziale acquirente.
I destinatari del provvedimento sono quindi tutti i produttori, importatori ed i distributori di prodotti in legno.
La decorrenza dell’obbligo è già attuativa dopo un periodo di tolleranza terminato l’8 febbraio 2005, tutti i prodotti in legno oggetto del provvedimento non possono più circolare sprovvisti della scheda-prodotto.
Le sanzioni per chi immette sul mercato beni in legno sforniti della scheda prodotto o accompagnati dalla predetta scheda, ma contenente informazioni anche parzialmente non veritiere, saranno comminate con le sanzioni stabilite da vari provvedimenti che prevedono, comunque, ammende pecuniarie da 516,00 a 25.822,00 euro.
Nonostante l’attualità del provvedimento sono ancora tantissimi che non conoscono i nuovi obblighi di legge, anche per l’articolazione dei contenuti obbligatori delle schede-prodotto, specificatamente indicati dalle varie circolari ministeriali. All’uopo la CLAAI sta programmando un seminario di aggiornamento accompagnato dalla edizione di una piccola guida che faciliti il singolo artigiano nella compilazione della scheda.
L’utilità della scheda, oltre che per il cliente, può essere sfruttata anche dal singolo artigiano per qualificare ulteriormente il proprio prodotto. Per questo si sta pensando di realizzare un piccolo software personalizzato per i soci CLAAI che permetta di compilare una scheda qualificante anche per chi ha minime conoscenze informatiche, oppure una scheda tipo (sempre personalizzata CLAAI) fornita su dischetto che ogni singolo artigiano possa semplicemente stampare e compilare.
Tutti gli interessati a partecipare all’intervento seminariale possono sin da ora prenotarsi presso la segreteria CLAAI al n° telefonico 081/5544990.
Arch. IR. Mario Pagliaro