In data 17 febbraio 2021 è stato pubblicato, nella sezione “Pubblicità legale” del portale www.lavoro.gov.it, il Decreto interministeriale 2 febbraio 2021 con il quale il Ministro del Lavoro e il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno stabilito che la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2018/2019 è fissata in misura pari al 6,81% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2020.
Si ricorda che tale beneficio è stato introdotto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, commi 780 e 781, Legge n. 296/2006) a favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato:
- in regola con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008 (T.U. Sicurezza) e dalle specifiche normative di settore;
- che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data richiesta di ammissione al beneficio.
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