Ad oggi tutte le imprese per poter riaprire in piena sicurezza devono adeguarsi ad una serie di regole sulla sicurezza sul lavoro.
L’adeguamento alle norme di prevenzione del contagio, ha sicuramente il duplice vantaggio di mettere in sicurezza i propri clienti, fatto necessario per far ripartire l’attività, e tutelare la salute dei propri dipendenti sollevando il datore di lavoro da eventuali e dubbie responsabilità.
Secondo i protocolli della Regione Campania, sarà obbligatorio:
- dotare i lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale (come le mascherine e le visiere);
- sanificare i locali periodicamente;
- adeguare e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) al rischio biologico (il coronavirus);
- iscrivere i dipendenti al corso di aggiornamento sul rischio biologico Covid-19 con rilascio di certificazione da allegare al DVR
La CLaai offre tutti questi servizi!
L’associazione, per aiutare le imprese a ripartire, garantisce alle aziende l’assistenza completa, comprensiva dei servizi di sanificazione, sorveglianza sanitaria e del medico del lavoro (necessario per gli esami preventivi alla ripresa delle attività).
Per prenotare i nostri servizi, contattaci al numero 0815541574 o scrivici all’indirizzo e-mail lavorosicuro@claaicampania.it.
La CLAAI è a disposizione dei propri associati per la redazione delle procedure operative e della formazione (gratuita) da seguire e da allegare al DVR.
L’ente di formazione sulla sicurezza sul lavoro svolgerà gratis il corso sul rischio COVID-19 per i dipendenti ed, ovviamente, il corso verrà svolto sulla nostra piattaforma online. Al termine del corso, i lavoratori riceveranno gli attestati richiesti dalle regole per la riapertura delle attività.
Il nuovo processo di adeguamento prevede anche l’Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per rischio Covid-19
Chiarimenti da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): Il DPCM dell’11 marzo 2020 ha previsto l’adozione di specifiche misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale. In particolare, è prevista l’adozione di un protocollo di sicurezza anti-contagio precisando che il COVID-19 rappresenta “un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione” (art. l’art. 1, comma 7, del citato DPCM).
La natura di “rischio biologico generico” comporta dunque la necessità di adottare misure uguali per tutta la popolazione. Sono, quindi, sorti dubbi circa l’obbligo o meno di provvedere all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Sulla questione è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che con una nota del 13 marzo 2020 ha fornito chiarimenti utili in ordine alle regole per la riapertura delle imprese in materia di sicurezza e salute.
Con riferimento agli ambienti di lavoro non sanitari (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o simili) l’Ispettorato – condividendo la posizione già assunta da alcune Regioni – ha ribadito che, pur non trattandosi di un rischio biologico specifico e riconducibile all’attività del datore di lavoro, risulta in ogni caso “utile per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato- assicurando al personale anche adeguati DPI” (Dispositivi di Protezione Individuale).
Anche ad avviso dell’Ispettorato è dunque opportuno che le misure adottate in attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro non sanitari “vengano raccolte per costituire un’appendice al DVR a dimostrazione di aver agito al meglio anche al di là dei precetti specifici del D.Lgs n. 81/2008”.
Consigliamo, pertanto, a tutti i datori di lavoro di adeguarsi alle nuove norme per la prevenzione del contagio da coronavirus, in quanto il rispetto delle procedure, come sempre, elimina qualunque responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio.
Per maggiori informazioni sulle nuove regole per la sicurezza sul lavoro, i nostri associati possono chiamarci al numero 0815541574 o scriverci all’indirizzo e-mail lavorosicuro@claaicampania.it.
Scarica i protocolli di sicurezza della Regione Campania per le imprese dei seguenti settori:
- Acconciatori ed estetisti –> riaperti con l’ordinanza n. 48
- Commercio al dettaglio
- Ristorazione e bar –> vedi inoltre l’ordinanza n. 49 con gli orari di chiusura per bar e ristoranti
- Musei, archivi e biblioteche
- Autoscuole e centri di istruzione automobilistica
- Mercati e fiere
- Stabilimenti balneari –> riaperti con l’ordinanza n. 50
- Noleggio biciclette e scooter
- Zoo
- Strutture ricettive –> riaperte con l’ordinanza n. 51
- Piscine
- Palestre
- Strutture termali e centri benessere –> riaperte dal 27 maggio con l’ordinanza n.52
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Parchi tematici e di divertimento
- Attività fisica all’aperto
- Informatori scientifici
- Guide alpine, maestri di sci e guide turistiche –> riaperte dal 5 giugno l’ordinanza n.55
- Aree giochi per bambini, ludoteche
- Servizi per l’infanzia e adolescenza
- Cinema all’aperto, Drive in, Spettacoli all’aperto
- Wedding e cerimonie –> riaperte dall’8 giugno con l’ordinanza n.55
- Meeting e congressi
- Discoteche –> ripartono il 4 luglio con l‘ordinanza n.59
- Sagre, fiere e manifestazioni locali –> ripartono dal 10 luglio
- Sport da contatto –> ripartono dal 6 luglio
- Sale slot, sale giochi, sale bingo
- Trasporto pubblico