RISORSE UMANE & SVILUPPO-Occorrono più interventi per l’occupazione
Meno infortuni in cantiere
di DOMENICO BERRITTO*
Con l’ingresso nella legislazione in materia di sicurezza in edilizia del D.Lgs. 494/96 (poi modificato dal D.Lgs. 528/99) è stato introdotto il nuovo concetto di sistemazione organica del cantiere temporaneo attraverso una serie di nuovi obblighi in capo a tutti i soggetti operanti all’interno del cantiere dal committente al lavoratore autonomo. Accanto al noto Piano di Sicurezza e Coordinamento il D.Lgs. 528/99 ha introdotto l’obbligo a carico dell’impresa esecutrice di redigere il Piano Operativo di Sicurezza anche nella fattispecie dei piccoli cantieri in cui sia l’unica impresa ad operare ed anche con meno di dieci dipendenti. Si rileva invece, nella pratica professionale che molti datori di lavoro sottovalutino l’importanza di tale precetto limitandosi a redigere un documento fotocopia delle tante pubblicazioni in commercio o ne omettano del tutto la redazione nel convincimento (errato) che non sia prevista sanzione. In realtà come suffragato dalla recente circolare del Ministero del Lavoro del gennaio 2001 la redazione del Piano operativo di sicurezza è un obbligo indelegabile del datore di lavoro, non è autocertificabile (ai sensi dell’art. 4 co. 11 D.Lgs. 626/94), quindi anche nell’ipotesi di impresa edile con un solo dipendente il datore di lavoro è tenuto alla redazione del documento, e per l’omessa redazione il datore di lavoro è sanzionabile con l’arresto fino a sei mesi o un’ammenda fino a 4.000,00 euro (art. 89 co. 1 D.Lgs. 626/94) .
Ai fini della prevenzione dei rischi in cantiere il D.Lgs. 494/96 ha imposto anche ai lavoratori autonomi alcuni obblighi. Infatti con il suddetto decreto gli obblighi generali di coordinamento e cooperazione sono stati estesi anche a tale categoria di esecutori attraverso il dovere di adeguarsi alle indicazioni del coordinatore per l’esecuzione ed il dovere di attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza. Anche per questa categoria di lavoratori sono previste apposite sanzioni (arresto fino ad 1 mese o ammenda fino a 516,00 euro) in caso di inosservanza degli obblighi a loro carico.
Merita, infine, di essere brevemente considerata anche la ripartizione degli obblighi di sicurezza nei subappalti che, specie in caso di infortunio, genera sempre notevoli difficoltà sulla precisa imputazione delle responsabilità penali. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale anche nel caso del subappalto l’appaltatore che s’ingerisca nei lavori affidati è penalmente responsabile degli infortuni occorsi ai lavoratori della ditta subappaltatrice. In tale fattispecie, infatti, grava sull’appaltatore sia l’obbligo di accertare preventivamente l’idoneità tecnico-professionale nonché di esigere il rispetto delle norme antinfortunistiche (tra cui la redazione del piano di valutazione dei rischi, la nomina del medico competente, la formazione dei lavoratori ecc.). Come notato il filo conduttore che caratterizza la realtà dell’edilizia nel nostro Paese è la presenza predominante di microimprese poco coscienti e poco sensibilizzate ai temi della sicurezza sul lavoro e spesso mal seguite dagli stessi consulenti. La cosa ancora più preoccupante è, poi, il dichiarato fallimento dell’intero sistema formativo e di sensibilizzazione fin ora utilizzato nei confronti degli imprenditori edili. Ci sarebbe da chiedersi quanti degli illeciti descritti siano ascrivibili a deliberati comportamenti omissivi e quanti ad una carente informazione e responsabilizzazione di tali figure. Appare giustificato chiedersi quale futuro possa avere un sistema normativo così scollegato dalla realtà produttiva.
Occorrerebbe iniziare ad agire in primo luogo sulla mentalità dei datori di lavoro e degli stessi coordinatori per la sicurezza per un cantiere più sicuro, in linea col D.Lgs. 494/96 che delinea un imprenditore edile la cui professionalità sia espressione non solo delle sue capacità produttive ma anche della sua capacità di organizzare e gestire la sicurezza in cantiere.
*consulente Claai per la sicurezza ambientale e sul lavoro
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede Claai di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.
Dal Notiziario CLAAI -Febbario 2003










